
“Senso di marcia opposto del veicolo rispetto alla posizione di rilevamento della velocità”
04 dicembre 2025 19:02Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 560/2025 del 3 dicembre 2025, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Eleonora Carchedi del Foro di Vibo Valentia, quale contestava la sanzione irrogata all’automobilista, per violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. con pena accessoria della decurtazione di 3 punti, l’omessa ottemperanza al decreto prefettizio di installazione del dispositivo della sola direttrice di marcia Catanzaro- Crotone, illegittimità della sanzione rilevata automaticamente attraverso strumento elettronico se non omologato.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, tra i tanti motivi di diritto supportati nel ricorso dall’Avv. Carchedi, si sofferma su quanto segue “dalla lettura del verbale di contestazione, è emerso come l’autoveicolo circolasse sulla SS106, direzione Crotone, mentre l’apparecchio era posto sul lato opposto della carreggiata, cioè direzione Catanzaro”. E, ancora , stante la pronuncia della S.C. con sentenza “ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contro posto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell’amministrazione in senso contrario”, pertanto il ricorso merita accoglimento e annulla il verbale di contestazione emesso dal Comune di Simeri Crichi.
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