Oltre 1,2 milioni di debiti: disposta la liquidazione giudiziale per una società barese

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Il Tribunale di Bari
  11 luglio 2025 10:44

Il Tribunale Ordinario di Bari, Quarta Sezione Civile, ha pronunciato la sentenza con cui ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società con sede nel capoluogo pugliese. La decisione è stata presa dal collegio composto dal Presidente Giuseppe Rana, dalla Giudice Estensore Raffaella Simone e dalla Giudice Assunta Napoliello.

Il procedimento è nato da una serie di ricorsi presentati da numerosi creditori e titolari di crediti documentati da decreti ingiuntivi esecutivi

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Nonostante le contestazioni della società debitrice, che aveva riferito di aver avviato rateizzazioni con l’Erario e di aver sanato alcune esposizioni, il Tribunale ha accertato l’effettivo stato di insolvenza della società, basandosi su elementi concreti e documentati: l’esistenza di debiti scaduti per oltre 1,2 milioni di euro, a fronte di liquidità residue di appena 6.636 euro al 31 dicembre 2023, e la mancanza di prove sufficienti sulla regolarizzazione dei debiti fiscali superiori a 100.000 euro.

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Il curatore nominato: l’avvocato Carmine Catena

Il Tribunale ha nominato curatore fallimentare l’avvocato Carmine Catena, conferendo un ampio mandato per la gestione della procedura, dalla redazione dell’inventario alla comunicazione con i creditori. La giudice delegata alla procedura è la dott.ssa Raffaella Simone.

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Sono stati imposti al curatore compiti stringenti, tra cui: l’immediata ricognizione e sigillatura dei beni, la compilazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali, l’analisi delle cause dell’insolvenza e della responsabilità degli amministratori, l’attivazione del domicilio digitale della procedura.

Udienza per lo stato passivo fissata a novembre

Il Tribunale ha fissato per l’11 novembre 2025 l’adunanza per l’esame dello stato passivo, durante la quale i creditori potranno far valere le proprie pretese. Le istanze di ammissione al passivo dovranno essere trasmesse almeno 30 giorni prima dell’udienza.

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