Omicidio Chimirri a Crotone, la Consulta: "Le vittime possono ricusare il giudice"

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  21 luglio 2026 18:30

 La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 37 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente alla persona offesa da un reato di chiedere la sostituzione del giudice per le indagini preliminari qualora dubiti della sua imparzialità.

La pronuncia della Consulta fa seguito al ricorso presentato dai familiari di Francesco Chimirri, il pizzaiolo crotonese di 44 anni, ucciso il 7 ottobre 2024 con un colpo di pistola dal poliziotto Giuseppe Sortino, all’epoca in servizio alla questura di Crotone, che si sarebbe difeso da un’aggressione da parte della vittima e di alcuni suoi familiari. Sia il poliziotto che i familiari di Chimirri sono poi finiti sotto indagine, il primo per omicidio e gli altri per lesioni. Per Sortino, tuttavia, la Procura della Repubblica di Crotone ha chiesto al giudice delle indagini preliminari l’archiviazione dell’accusa di omicidio. Una decisione avverso la quale si sono opposti i difensori della famiglia Chimirri, gli avvocati Tiziano Saporito e Andrea Filici, sostenendo che lo stesso gip che avrebbe dovuto decidere sull’archiviazione in precedenza aveva disposto la misura cautelare a carico di alcuni familiari di Chimirri e soprattutto in quel provvedimento aveva espresso valutazioni sul caso qualificando l’episodio come una “brutale e insensata violenza” e definendo il gesto di Sortino un “estremo atto di autodifesa”.

Da qui la richiesta di ricusazione del gip avanzata di difensori dei Chimirri che tuttavia è stata rigettata dalla Corte d’appello di Catanzaro. A quel punto il gip di Crotone, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato la posizione del poliziotto. Gli avvocati hanno quindi investito della questione la prima sezione penale della Cassazione che, riconoscendo la fondatezza del rilievo, ha rimesso gli atti alla Consulta. Nella loro pronuncia i giudici costituzionali affermano che “la mancata inclusione pacifica ai sensi del diritto vigente nel novero dei soggetti legittimati a proporre dichiarazione di ricusazione non è costituzionalmente legittima”. E aggiungono che “anche per la persona offesa, in quanto soggetto del procedimento, deve trovare app licazione il principio del giusto processo, il cui pilastro è che esso si svolga innanzi a un giudice terzo e imparziale”. Per la Consulta, in definitiva, “sarebbe del tutto incongruo attribuire alla persona offesa il diritto a interloquire con il giudice sull’archiviazione e, poi, precluderle la facoltà di accertarne la terzietà e imparzialità, con la conseguenza di un sostanziale svuotamento del diritto medesimo”.


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