di EDOARDO CORASANITI
"L'imputato aveva subito atti di prevaricazione, ma ad opera del gruppo di coetanei che frequentava; Marco Gentile, che pure "si atteggiava a capo", risulta però protagonista soltanto di un episodio concernente la sottrazione di una playstation in relazione al pagamento di un debito non pagato da Sia".
A distanza esatta di due mesi dal provvedimento di annullamento della sentenza d'Appello con la quale i giudici di Catanzaro condannavano Nicholas Sia (difeso dall'avvocato Fabrizio Costarella) a 12 anni di reclusione, la Corte di Cassazione spiega i motivi della decisione. E' sull'attenuante della provocazione che i giudici romani calcano la mano e che in passato aveva determinato la rideterminazione della pena da 16 a 12 anni. Sia è accusato di aver ucciso a coltellate, il 24 ottobre del 2015, nei pressi dei giardinetti di San Leonardo di Catanzaro, il diciottenne Marco Gentile.
II collegio presieduto da Eduardo De Gregorio evidenzia che "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. "per accumulo", si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione".
La sentenza d'Appello è stata emessa a novembre del 2019, dalla Corte d'Assise d'Appello e impugnata dal sostituto procuratore generale, Raffaela Sforza, supportata nella sua battaglia giudiziaria dagli avvocati di parte civile Antonio Ludovico, Alessio Spadafora, Arturo Bova, Antonio Lomonaco.
LA RICOSTRUZIONE GIURIDICA DELLA VICENDA- Esclusa, già in primo grado dal GUP, la ricorrenza delle condizioni applicative delle disposizioni di legge di cui agli articoli 88 e 89 codice penale pure a fronte di un primo accertamento peritale che aveva concluso per la ricorrenza di un disturbo di personalità atipico tale da incidere, riducendola, sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la premeditazione è stata riconosciuta come sussistente in entrambi i gradi di giudizio, in quanto l'imputato già una settimana prima del fatto aveva mostrato ad alcune persone il coltello - poi utilizzato - affermando che se lo era procurato per uccidere il Gentile; inoltre nell'occasione del delitto l'azione fu repentina e l'arma bianca venne utilizzata dopo una brevissima interlocuzione tra i due. In primo grado il GUP aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante dei motivi futili, ritenendo che l'eventuale debito del Sia per uno spinello non pagato o comunque le «derisioni» subite fossero state solo un pretesto per dare sfogo al suo impulso e al suo disagio relazionale.
L'aggravante è stata invece esclusa dalla Corte di Assise di Appello, che, affermando che risultano provate costanti e pesanti azioni vessatorie poste in essere - sia dal Gentile che da altri componenti del gruppo - nei confronti del 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Sia, proprio in ragione del suo carattere e del suo modo di essere, che escludono che la condotta tenuta dall'imputato potesse dirsi determinata da motivi futili.
Quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione, la Corte di secondo grado, pur avendo escluso la futilità dei motivi, aveva affermato che non ricorresse il caso della cd. provocazione “per accumulo”, perché, da un lato, l'azione era premeditata, e, dall'altro, era ravvisabile una sproporzione tra gli episodi vessatori (pur complessivamente intesi) e la reazione tenuta dall'imputato e culminata con l'omicidio, sì da rivelarsi, quest'ultima, non adeguata. 1.2. Con sentenza n. 35512 del 30/05/2019, la Corte di Cassazione, Sez. 1, ha annullato con rinvio limitatamente all'attenuante della provocazione e al trattamento sanzionatorio, evidenziando la contraddittorietà argomentativa della sentenza che, pur individuando una serie di condotte vessatorie di cui Sia Nicholas è stato per lungo tempo vittima, tanto da parlare di vero e proprio bullismo prolungato, e pur sostenendo che uno dei principali autori di tali vessazioni era proprio Marco Gentile, ha omesso di valutare "tale aspetto del fatto (...) ai fini della ricorrenza della circostanza attenuante della provocazione, sia pure nella particolare forma della cd. provocazione per accumulo"; sebbene "le ripetute condotte vessatorie integrino, sul piano naturalistico, un 'fatto ingiusto altrui' ", la Corte di secondo grado aveva escluso l'attenuante sul rilievo di una sostanziale incompatibilità dell'attenuante con l'aggravante della premeditazione, nonché di una ritenuta inadeguatezza della reazione in riferimento a quanto avvenuto in occasione dell'incontro finale tra i due giovani.
Al riguardo, la sentenza rescindente ha affermato, quanto al primo profilo, la compatibilità tra l'aggravante della premeditazione e l'attenuante della provocazione, trattandosi di questio facti, e, quanto al secondo, che la motivazione non aveva esaminato "il possibile rilievo causale del comportamento di sfida proveniente dal Gentile, nonostante costui fosse stato messo al corrente de/l'avvenuto reperimento di un coltello da parte del Sia". 1.3. In sede di giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha riconosciuto l'attenuante della provocazione, e, formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e della provocazione con l'aggravante della premeditazione, ha rideterminato la pena finale, originariamente commisurata in 16 anni, in anni 12 di reclusione.
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