Giuseppe Ziparo, trentasettenne di Girifalco, era stato tratto in arresto lo scorso 17 maggio e tradotto nel carcere di Catanzaro nell’ambito della c.d. “Operazione Fireworks” della DDA di Catanzaro, in quanto soggetto ritenuto gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90).
Secondo la ricostruzione prospettata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro prima, e dal G.I.P. distrettuale dopo, Ziparo Giuseppe era ritenuto essere promotore, organizzatore e dirigente di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante tra Girifalco, Amaroni e Borgia.
Le ragioni della scarcerazione attengono non già al venire meno della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari, ma ad una eccezione di natura formale e procedurale sollevata dall’avv. Arturo Bova, difensore di fiducia di Ziparo Giuseppe. Si tratta della c.d. retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297 co. 3 c.p.p.
Secondo l’avv. Arturo Bova i termini di durata dell’ordinanza custodiale applicata nei confronti dell’indagato dovevano decorrere dalla data del 07 luglio 2023, e non dalla data del 17 maggio 2024.
In particolare, l’Avv. Arturo Bova significava al G.I.P. che Ziparo Giuseppe era stato già attinto da una misura custodiale in data 07 luglio 2023, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R 309/90), nell’ambito del procedimento penale n. 5100/22 R.G.N.R., e che l’applicazione di una seconda misura custodiale nell’ambito del procedimento penale n. 543/24 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. “Operazione Fireworks”), avrebbe determinato l’elusione della normativa che disciplina i termini di durata massima della custodia cautelare, individuati nel caso di specie in 1 anno, giusto il disposto di cui all’art. 303 c.p.p.
Secondo la tesi sostenuta dall’Avv. Arturo Bova, l’operatività dell’istituto processuale della retrodatazione doveva inevitabilmente determinare lo spirare del termine massimo di durata della custodia cautelare, determinando l’estinzione della misura applicata e, conseguentemente, l’immediata liberazione di Ziparo Giuseppe se non detenuto per altra causa.
Insomma, secondo la tesi difensiva, il c.d. divieto di ordinanze “a grappolo” impediva il mantenimento della misura inframuraria, nonostante la gravità delle accuse mosse a Ziparo Giuseppe.
Con ordinanza del 13 luglio 2024, il G.I.P., dott.ssa Gilda Danila Romano, ritenendo fondate le argomentazioni difensive, disponeva la retrodatazione della misura della custodia cautelare in carcere alla data del 07 luglio 2023 e, per l’effetto, nonostante il parere contrario dell’Ufficio di Procura, dichiarava la perdita di efficacia della stessa per lo spirare del termine massimo di durata di 1 anno, disponendo l’immediata liberazione di Ziparo Giuseppe se non detenuto per altra causa.
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