
A distanza di oltre vent’anni, un cold case della criminalità calabrese torna alla ribalta grazie alle moderne tecniche investigative e alla genetica forense. Nella mattinata del 20 febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Paola, insieme agli specialisti del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Catanzaro e dello S.C.I.C.O. di Roma, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Alessio Riccio. L’uomo si trova già detenuto nel penitenziario di Catanzaro dopo la fine della sua latitanza, terminata con la cattura nell’ottobre 2025.
Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), contesta a Ricco il reato di rapina pluriaggravata dal metodo mafioso. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’azione sarebbe stata compiuta per agevolare la cosca guidata da Giuseppe Scornaienchi. I fatti risalgono al 17 gennaio 2003, quando un commando armato assaltò un distributore di carburante a Guardia Piemontese, nell’alto Tirreno cosentino.
La ricostruzione dell'epoca descrive un’azione di particolare brutalità: il gestore dell'impianto fu minacciato con una pistola puntata alla fronte, scaraventato a terra e rapinato dell’incasso giornaliero, pari a circa 900 euro. Subito dopo il colpo, i Carabinieri ritrovarono l’auto utilizzata per la fuga nel comune di Acquappesa. All’interno del veicolo fu rinvenuto e sequestrato un passamontagna, reperto che si è rivelato decisivo a distanza di decenni.
Il profilo genetico estratto allora dal R.I.S. di Messina e conservato nelle banche dati è risultato oggi perfettamente sovrapponibile a quello dell’indagato. Tale riscontro tecnico ha permesso agli inquirenti di chiudere il cerchio sull’episodio. Per la DDA, le modalità della rapina e la finalità di partecipazione "parassitaria" ai proventi delle attività economiche locali sono chiaramente indicative della forza intimidatrice del clan.
Le indagini, che hanno beneficiato del coordinamento tra diverse forze di polizia, restano ora in attesa delle verifiche processuali nel corso del dibattimento, ferma restando la presunzione di innocenza per l’indagato fino a sentenza definitiva.
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