Elezioni in regola e nessuna scheda “ballerina”: Raffaele Mercurio resta sindaco di Cropani

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Il sindaco Raffaele Mercurio
  08 luglio 2020 09:57

di FRANCESCA FROIO

Raffaele Mercurio, difeso  dall’avvocato Gaetano Liperoti, è e rimarrà il sindaco di Cropani, a confermarlo Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, respingendo il ricorso presentato  dal capogruppo di minoranza Luigi Le Pera, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Pullano.

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Luigi Le Pera, candidato a Sindaco per la lista n. 2 “Cropani bene Comune”, ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti del giorno 11 novembre 2019 alla carica di Sindaco del Comune di Cropani e i verbali inerenti alle operazioni elettorali effettuate nelle cinque Sezioni il 10.11.2019.
Obiettivo di Le Pera era di ottenere l'annullamento degli stessi verbali, con conseguente rinnovazione delle operazioni, chiedendo altresì, in via gradata, il rinnovo delle operazioni elettorali limitatamente alle sezioni per le quali fosse accertata l’illegittimità dell’esito elettorale ed in via ulteriormente gradata la modifica del risultato delle consultazioni elettorali, previo accertamento della validità di alcuni dei voti annullati alla lista n. 2 “Cropani bene Comune” e dell’illegittimità di alcuni voti assegnati alla lista n. 1 “NuovaMente Cropani Rinasce”.

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A seguito dello scrutinio è risultato vittorioso e proclamato Sindaco -con uno scarto di 6 preferenze- Raffaele Mercurio, alla cui lista “NuovaMente Cropani Rinasce” sono stati attribuiti 1462 voti, contro i 1456 voti della lista “Cropani bene Comune” di Luigi Le Pera.

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In particolare, Le Pera lamentava nello specifico in riferimento alla Sezione n. 1 la presenza di 1 una scheda scrutinata in più rispetto al numero di elettori votanti, in quanto avrebbero votato 559 elettori a fronte di 560 schede scrutinate, configurandosi quindi il fenomeno della c.d. “scheda ballerina” e l’assegnazione poi di ulteriori schede attribuite, in più sezioni, in modo non corretto al candidato a Sindaco Mercurio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cropani, difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro.
L’Ente territoriale ha eccepito l’inammissibilità nella domanda di annullamento. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciatosi sul ricorso, respinge dunque il ricorso principale, dichiara improcedibile il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti costituite.

Nello specifico, il Tar prende le mosse dai verbali delle operazioni elettorali, dagli esiti della verificazione, svoltasi in contraddittorio con le parti costituite. 

In particolare, con riferimento alla Sezione 1, ai magistrati risulta:
- un numero totale di votanti pari a 560, coerente con il numero delle schede scrutinate riportato a verbale e che la somma fra le schede autenticate utilizzate, 560, le schede autenticate non utilizzate, 219, e le schede non autenticate residue, 69, dati indicati a verbale, è pari a 848, cifra corrispondente al numero delle schede originariamente consegnate all’ufficio elettorale di sezione;
- che non è stata rinvenuta la presenza di 4 «schede nelle quali la preferenza attribuita al candidato consigliere Franco Lepera (della lista n° 1 collegata al Mercurio) vede la apposizione di un “trattino” ovvero di un “punto” tra il nome ed il cognome»;
- la presenza di 1 «scheda elettorale contenente il voto a favore del candidato “Paolo Cosimo (bico)” in cui sono state anche messe le parentesi con il soprannome»;
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda recante, nello spazio dedicato all’espressione del voto di preferenza, scritte illeggibili;
Con riferimento alla Sezione n. 2 risulta:
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 1 candidato Raffaele Mercurio, di 1 “scheda elettorale in cui vi era una scritta assolutamente illeggibile nella parte dedicata alle preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato  sindaco Mercurio”;
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda recante, nello spazio dedicato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “Loccisano Francesco”, preferenza poi attribuita al candidato “Loccisano Salvatore”;

Con riferimento alla Sezione n. 3 risulta:
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda contenente un punto tra il nome e il cognome; la presenza di una scheda con scritta illeggibile; la presenza di 1 scheda con la scritta “maico”; la presenza di 4 schede con il nome “Verdiglione”; la presenza di 99 schede con il none “Virdiglione”.


Con riferimento alla Sezione n. 4 risulta:
- che non è stata rinvenuta alcuna scheda elettorale contenente la doppia espressione di voto;
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda contenente, nello spazio dedicato all’espressione di voto di preferenza, la scritta “Greco Raffaele”, pur non essendoci in lista un candidato con tale nome e cognome; la presenza di 8 schede recanti segni di riconoscimento in corrispondenza del voto di preferenza; la presenza di 1 scheda recante contrassegno “X” sulla lista n. 2 e un contrassegno “X”, più piccolo, fuori dagli appositi spazi dedicati al voto. Con riferimento alla Sezione n. 5 risulta:
- la presenza di 14 schede nulle, perchè contenenti espressioni di voto non valide e non “in quanto non conformi al modello previsto dal decreto del ministro dell’interno 24 gennaio 2014... o che non portano il bollo della sezione o la firma dello scrutatore”;
- che non sono state rinvenute, tra i voti validi per la lista n. 1 candidatoRaffaele Mercurio, schede elettorali a favore del candidato Franco Lepera contenenti il voto espresso con “puntino” o “trattino” tra nome e cognome;
- che non è stata rinvenuta alcuna «scheda elettorale in cui vi era, nella parte dedicata alle preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato sindaco Mercurio, il nominativo “Ricca Pasquale”»; - la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 2 schede contenenti voto di preferenza per la candidata “Anita Brescia”, che presentano ulteriori segni grafici all’interno della scheda; che non è stata rinvenuta alcuna scheda contenente, nello spazio dedicato all’espressione di voto di preferenza, la scritta “Greco Raffaele” nè si è verificata la presenza di schede recanti scritte illeggibili.

Tutti elementi che inducono il collegio a concludere per il non accoglimento del ricorso di Le Pera. 

Il collegio infatti ritiene che l’ipotizzata esistenza della c.d. “scheda ballerina”, in base alle incongruenze prospettate dall’esponente, è smentita dalle emergenze documentali e dagli esiti della verificazione.
“A fronte di un totale di 560 votanti, si registra, infatti, la corrispondenza tra il dato delle schede autenticate rimaste inutilizzate dopo la votazione, pari a n. 219 come da verbale, ed il dato delle medesime schede, pari sempre a 219 e coerente con il numero degli elettori iscritti alla sezione che non hanno votato, emerso a seguito del nuovo conteggio operato in sede di verificazione.
E’ quindi da escludersi l’integrazione del descritto vizio, il quale postula l’elemento minimo di un numero inferiore di schede autenticate non utilizzate rispetto a quelle consegnate, così da consentire la fuoriuscita dal seggio di una scheda, destinata alla circolazione tra i votanti, circostanza tuttavia non sussistente nella fattispecie”, scrive il presidente Iannini. 

“Si aggiunga infine, sul punto, che le residue schede non autenticate erano 70 e una di esse è stata poi autenticata in corso di votazione per un’elettrice ammessa al voto domiciliare, portando quindi il numero finale delle schede non autenticate a 69, e così risultando la somma fra le schede autenticate utilizzate, 560, le schede autenticate non utilizzate, 219, e le schede non autenticate, 69, alla cifra di 848, corrispondente al numero delle schede originariamente consegnate all’ufficio elettorale di sezione.
In riferimento alla restanti censure, gli esiti della verificazione -che hanno evidenziato la presenza di tre sole schede contenenti le caratteristiche di cui si duole parte ricorrente- non hanno comprovato, per come dedotto dal medesimo ricorrente, la sussistenza dei rappresentati vizi di legittimità idonei a determinare la riedizione totale o parziale del procedimento elettorale ovvero una modifica dell’esito e conseguente proclamazione del deducente alla carica di Sindaco, e ciò in considerazione dei 6 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco, che non consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di contenzioso elettorale”, ha aggiunto la sentenza del TAR. 

Infine, respinto per carenza di interesse il ricorso in via incidentale del sindaco Mercurio e dei consiglieri comunali, che chiedevano di ricontare i voti e l’attribuzione consequenziale di meno preferenza per la lista di Le Pera.

 

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