di PAOLO CRISTOFARO
Ancora in sospeso, sul tavolo del Consiglio di Stato, la vicenda complessa della discarica in località Battaglina, che ha riguardato i Comuni di Borgia e San Floro, ma che, nei fatti, ne ha coinvolti molti di più, dato l'impatto che la realizzazione dell'opera avrebbe avuto sul territorio.
E ad anni di distanza dai lavori per scavare quella fossa immensa e dallo stop provocato, soprattutto, dalle proteste di cittadini e associazioni ambientaliste, la vicenda dell'area della Battaglina attende la sentenza dei giudici. Sentenza che, come specificato nell'ordinanza assunta, circa una settimana fa, dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (presidente: Roberto Giovagnoli; estensore: Giuseppa Carluccio), può essere emessa solo dopo il deposito, delle parti, relativo alle informazioni relative agli usi civici, al processo amministrativo in corso e agli atti della Regione Calabria.
Al Consiglio di Stato si è rivolta la Sirim S.r.l., per la riforma della sentenza del Tar Calabria del 2016, contro la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro e i Comuni di Borgia e San Floro che, stando a quanto riportato dal Tribunale, non si sono costituiti in giudizio."La Regione Calabria ha annullato un precedente decreto (ddg n. 16278 del 8 settembre 2009), concernente il giudizio di compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale per il progetto di smaltimento e recupero dei rifiuti in località Battaglina, disponendo altresì la rimozione degli interventi eseguiti per la realizzazione dell’impianto e il ripristino dei luoghi", scrive il Consiglio di Stato riassumendo la vicenda.
"La motivazione dell’annullamento in autotutela pone al centro delle argomentazioni il vincolo di uso civico, preesistente ma emerso solo successivamente. A tal fine, assume rilievo il decreto dirigenziale regionale del 17 marzo 2014, che dichiara le aree "gravate dal vincolo di uso civico". Secondo quanto risulta dagli atti del processo, tale decreto è stato impugnato dinanzi al Tar, il quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Commissario degli usi civici, mentre non risulta che la sentenza sia stata gravata da appello", continua l'ordinanza.
"La Regione nella memoria conclusionale fa riserva di deposito di una “emananda sentenza da parte del Commissario degli usi civici”, senza precisare se questa si riferisca o meno al processo per il quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo". Pertanto, al fine di decidere circa la controversia, assume rilievo la conoscenza dello stato di un processo che abbia ad oggetto il decreto regionale del 17 marzo, che ha dichiarato le aree di interesse gravate da uso civico e tale pendenza potrebbe integrare una ipotesi di sospensione", conclude il Tribunale.
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