Il Tar annulla l'ordinanza della Santelli sulla vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per anziani e sanitari

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Jole Santelli

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituito in giudizio. I giudici amministrativi: "La competenza è dello Stato"

  15 settembre 2020 16:18

di STEFANIA PAPALEO

Vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per anziani e operatori sanitari. Non aveva lasciato nulla al caso la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nell'adottare ogni precauzione utile a fronteggiare l'emergenza Covid. Ma quell'ordinanza del 27 maggio, la numero 47, non era stata condivisa da tutti i soggetti interessati. E oggi - data in cui avrebbe dovuto decorrere l'obbligo "incriminato" - una sonora bocciatura del provvedimento regionale arriva direttamente dal Tar Calabria. 

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Ad impugnare l'ordinanza in questione sono stati Giuseppe Scambelluri, Giovanni Chiaravalloti, Stefania Musumeci, Giuseppe Costanzo, Fabio Stamato, Elisa Stamato, AMPAS - Associazione medici per una alimentazione di segnale, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi, Sara Forasassi. E i giudici amministrativi (presidente: Giancarlo Pennetti; estensore: Francesco Tallaro) hanno accolto il loro ricorso contro la Regione Calabria,  rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non si è costituito in giudizio, annullando l'ordinanza nella parte in cui è stato disposto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: “a) Soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini. b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario”. 

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Nello specifico, l'ordinanza prevedeva l’obbligo a decorrere dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica. "La mancata vaccinazione da parte dei medici e del personale sanitario comporta - si legge nell'ordinanza -, se non sia giustificabile da ragioni di tipo medico, l’adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81".

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"Provvedimento che si porrebbe in contrasto con l’art. 32, comma 2 Cost, che vieta l’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori attraverso un provvedimento amministrativo e violerebbe altresì il riparto di competenze tra Stato e Regioni,
giacché l’obbligo vaccinale potrebbe essere introdotto solo dallo Stato", hanno replicato i ricorrenti davanti al Tar, sostenendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione. Stando ai ricorrenti, infatti, "il Presidente della Regione Calabria avrebbe emanato il provvedimento in assenza dei presupposti richiesti sia dall’art. 32, comma 3 l. 23 dicembre 1978, n.
833, sia dall’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Innanzitutto, essendo il provvedimento volto a contrastare l’epidemia di Covid-19, di carattere pandemico, la competenza non potrebbe che spettare al livello centrale di governo. In secondo luogo, imponendo il provvedimento l’obbligo di vaccinazione a partire dal mese di settembre 2020, mancherebbe il requisito di indifferibilità necessario per un provvedimento contingente". E, ancora: "Vi sarebbe un difetto di competenza ai sensi della normativa emergenziale in materia di contrasto al COVID-19, e in particolare all’art. 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. con l. 22 maggio 2020, n. 35, che attribuisce alle Regioni il potere di assumere provvedimenti più restrittivi solo in caso di N. 00871/2020 REG.RIC. aggravamento del rischio epidemiologico e nelle more dell’intervento statale". Infine, sempre per i ricorrenti, "vi sarebbe un evidente difetto di istruttoria, non essendo sufficientemente verificata l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica di lotta all’epidemia di COVID-19".

Fin qui il ricorso in tre punti proposto contro l'ordinanza e l'accoglimento del primo da parte dei giudici, a parere dei quali "risulta fondato, in quanto i trattamenti sanitari obbligatori, quale l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale, sono coperti da riserva di legge statale, alla stregua dell’art. 32, comma 2 Cost., letto in combinazione con l’art. 3 Cost. e l’art. 117, comma 3 Cost.". Da qui l’accoglimento del ricorso da parte dei giudici, "sebbene riconoscendo che il vizio riscontrato determina l’annullabilità e non la nullità dell’ordinanza impugnata".

 

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