Il Tribunale "boccia" la nomina della coordinatrice dell’Avvocatura regionale, Maria Maddalena Giungato

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Cittadella Regionale

  17 agosto 2020 10:51

Il Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, ha accolto il ricorso contro la nomina fiduciaria della nuova coordinatrice dell’Avvocatura regionale Maria Maddalena Giungato, decisa dalla presidente Jole Santelli. 

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Il giudice Anna Maria Torchia ha sospeso l’efficacia del decreto del 27 maggio 2020 con il quale Giungato è stata nominata "ordinando   alla Regione Calabria di conferire l’incarico di coordinatore dell’Avvocatura regionale con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 e dal Regolamento regionale numero 7 del 2015.

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In più, il Tribunale ha condannato la Regione a rifondere le parti ricorrenti le spese di lita per 2.759 per le parti ricorrenti e 2.500 per la terza parte.

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Contro la nomina aveva avanzato ricorso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro e Massimo Gimigliano (ricorrenti con gli avvocati Vincenzo Agosto e Crescenzio Santuori), l’avvocato Paolo Falduto (ricorrente con gli avvocati Bruno e Luigia Ferrò) contro Regione Calabria (resistente con l’Avvocatura distrettuale dello Stato) e Maria Maddalena Giungato (resistente contumace), e l’Unione nazionale avvocati enti pubblici (con gli avvocati Giuseppe Lullo e Maria Grazia Garofalo). I ricorrenti avevano lamentato  l'illegittimità del decreto in quanto adottato in assenza di pubblicazione  del relativo avviso e senza alcuna motivazione  in ordine alla scelta dell'avvocato, tra l'altro esterno all'Avvocatura regionale. 

Per il giudice i criteri seguiti dalla Regione nella nomina sono errati. Perché "pur a voler prescindere dalla natura della figura del Coordinatore, non si può non tener conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale". E la Consulta "ha affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 200l, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale" e ad assicurare che "la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione".

 

 

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