17 agosto 2020 10:51
Il Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, ha accolto il ricorso contro la nomina fiduciaria della nuova coordinatrice dell’Avvocatura regionale Maria Maddalena Giungato, decisa dalla presidente Jole Santelli.
Il giudice Anna Maria Torchia ha sospeso l’efficacia del decreto del 27 maggio 2020 con il quale Giungato è stata nominata "ordinando alla Regione Calabria di conferire l’incarico di coordinatore dell’Avvocatura regionale con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 e dal Regolamento regionale numero 7 del 2015.
In più, il Tribunale ha condannato la Regione a rifondere le parti ricorrenti le spese di lita per 2.759 per le parti ricorrenti e 2.500 per la terza parte.
Contro la nomina aveva avanzato ricorso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro e Massimo Gimigliano (ricorrenti con gli avvocati Vincenzo Agosto e Crescenzio Santuori), l’avvocato Paolo Falduto (ricorrente con gli avvocati Bruno e Luigia Ferrò) contro Regione Calabria (resistente con l’Avvocatura distrettuale dello Stato) e Maria Maddalena Giungato (resistente contumace), e l’Unione nazionale avvocati enti pubblici (con gli avvocati Giuseppe Lullo e Maria Grazia Garofalo). I ricorrenti avevano lamentato l'illegittimità del decreto in quanto adottato in assenza di pubblicazione del relativo avviso e senza alcuna motivazione in ordine alla scelta dell'avvocato, tra l'altro esterno all'Avvocatura regionale.
Per il giudice i criteri seguiti dalla Regione nella nomina sono errati. Perché "pur a voler prescindere dalla natura della figura del Coordinatore, non si può non tener conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale". E la Consulta "ha affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 200l, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale" e ad assicurare che "la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione".
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