L'associazione di stampo mafioso, ai sensi del 416 bis cp, è esclusa. Fuori da questo processo. "Il fatto non sussiste", sostiene il giudice del rito abbreviato che oggi ha emesso la sentenza per la vicenda del parco eolico "Wind Farm" di Isola Capo Rizzuto.
Una decisione che si abbina con la recente sentenza della Cassazione, che ha fatto venire meno l'aggravante mafiosa per i reati di abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni, dei quali, a vario titolo, dovevano rispondere gli imputati. E che ha demolito l'impianto accusatorio. Caduta l'associazione, le ipotesi accusatorie sono state dichiarate prescritte.
E c'è di più: perché i così detti promotori del parco sono stati assolti dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.
Una precisazione procedurale e di merito necessaria per spiegare al meglio al sentenza di oggi, conclusa con 13 prescrizioni e 11 assoluzioni che hanno optato per il rito abbreviato.
Il Gup di Catanzaro ha dichiarato la prescrizione per Pasquale Arena, Nicola Arena (73enne), Nicola Arena (56enne), Carmine Megna, Roberto Gobbi, Giovanni Maiolo, Fabiola Valeria Ventura, Massimiliano Gobbi, Martin Zwichy, Salvatore Nicoscia, Giuseppe Ferraro, Carmelo Misiti, Stefano Colosimo.
L'assoluzione per Giuseppe Graziano, ex consigliere regionale; Salvatore Curcio; Antonino Genovese; Vincenzo Iacovino; Giovanni Misasi; Vittoria Imeneo; Egidio Michele Pastore; Luciano Pelle; Annamaria Ranieri; Domenico Vasta; Massimo Zicarelli.
L’operazione “L’Isola del vento”, così come è stata denominata dalla Procura della Repubblica guidata da Nicola Gratteri, ha interessato, tra l’altro, il parco eolico “Wind Farm” di Isola Capo Rizzuto (nel crotonese), considerato fra i più grandi d’Europa per estensione e potenza erogata.
Il provvedimento nasce da una precedente attività investigativa, condotta sempre dalla guardia di finanza di Catanzaro, che aveva lo scopo di accertare l’eventuale ingerenza della criminalità organizzata locale nell’operazione economico-finanziaria relativa alla realizzazione del parco eolico per giro di affar di 350 milioni di euro
La sentenza della Cassazione (avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro emesso in data 20/12/2017, con cui era stato rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Crotone, Sezione Misure di Prevenzione, del 11/05/2017, con cui era stata disposta, nei confronti di Arena Pasquale, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni e la confisca di beni ritenuti a lui riferibili), che fa il paio con quella di oggi, demolisce il teorema accusatorio.
"Il provvedimento impugnato- si legge nel dispositivo dei giudici di legittimità- al di là dei un'ampia citazione di precedenti giurisprudenziali di legittimità, ha sostanzialmente eluso ogni valutazione di attualità della pericolosità sociale, fornendo un'indicazione scoordinata e difficilmente leggibile - sia in riferimento alla collocazione cronologica dei fatti e delle vicende posti a base del decreto in esame, che all'esito processuale degli stessi -, basata su elementi che appaiono inidonei a ricostruire, con una valutazione di attualità, i cardini sui quali si basa la pericolosità sociale dell'Arena, risolvendosi in citazioni di diversificate vicende processuali e dati personali, essenzialmente elencati più che criticamente esaminati, in tal modo integrando una motivazione del tutto apparente".
Tra gli gli avvocati impegnati, gli avvocati Antonella Canino, Piero Chiodo, Carmine Mancuso, Francesco Laratta, Salvatore Staiano, Gregorio Viscomi, Luigi Frustagli, Aldo Casalinuovo, Nicola Carratelli, Nicolino Zaffina.
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