"Regimi medievali di investitura fiduciaria". L'Ordine degli avvocati ricorre contro la nomina della Santelli

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Presentato il ricorso al Tribunale del Lavoro contro la nomina di Maria Maddalena Giungato come coordinatore dell'avvocatura regionale

  15 giugno 2020 20:17

di GABRIELE RUBINO

Avvocati contro un avvocato. Anzi, contro il presidente della Regione Jole Santelli che qualche settimana fa ha nominato, senza selezione, il coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha presentato ricorso contro il decreto di conferimento dell'incarico a Maria Maddalena Giungato presso Tribunale del Lavoro. La "Regione Calabria, quale Pubblica Amministrazione, è sottratta a regimi medievali di investitura fiduciaria di preferenza per 'prossimità politica o amicale'". Non vanno giù per il sottile i legali, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia dell'atto per "il pregiudizio grave ai danni anche dell’intera classe forense".

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'NON SI POTEVA AFFIDARE L'INCARICO IN MANIERA FIDUCIARIA. C'ERA BISOGNO DI UNA SELEZIONE'- Il ricorso, depositato dai legali Crescenzio Santuoro e Vincenzo Agosto, contesta: "La radicale illegittimità dell’atto per la duplice concomitante e incontestabile circostanza per la quale, da una parte, manca nel sistema normativo una previsione che legittimi il conferimento fiduciario di un incarico di livello generale; dall’altra, vige al contrario un insieme di norme (costituzionali, nazionali, regionali e regolamentari) che – in materia di conferimento di incarichi dirigenziali – obbligano la PA al rispetto dei principi di buona fede e correttezza mediante la pubblicazione di una procedura di selezione comparativa previa individuazione di 'criteri di scelta'". Sarebbero violati i principi costituzionali poi espressi dall’art. 19 del TUPI (Testo unico del Pubblico Impiego) n° 165/2001 in cui viene. In linea di principio, il conferimento degli incarichi passa prima da una valutazione delle professionalità interne. Solo in assenza di domande o di profili non idonei, si passa all'esterno. Peraltro, prima di fare questo, l'Ente ne deve comunque dare "esplicita motivazione". In sostanza l'ente pubblico, in questo caso la Regione, era obbligata "a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte".

LA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE DEL 2015 NON HA FATTO VENIR MENO L'OBBLIGO DI SELEZIONE PUBBLICA- Secondo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati inoltre, nell'atto di nomina della Giungato, si sarebbe (mal)interpretata la legge regionale del 2015, che ha "toccato" proprio l'avvocatura regionale modificando l’art. 10 della LR n° 7/1996. In sostanza, la misura (richiamata nel decreto di nomina della Santelli) per gli avvocati ha semplicemente adeguato la disciplina regionale a quella forense secondo cui il vertice del "particolare ufficio" non può essere considerato come un altro dirigente amministrativo, bensì come un "primus inter pares" venendo meno i presupposti per l'organizzazione gerarchica. Nella ricostruzione della Regione, invece, la nomina del coordinatore degli avvocati sarebbe di fatto sottratta all'avviso pubblico. Per i ricorrenti "l’assunto è gravemente erroneo, radicalmente illegittimo, volutamente artato". "Il legislatore regionale - si legge ancora nel ricorso- non ha mai derogato alla procedura comparativa di selezione del coordinatore – al pari degli altri incarichi dirigenziali generali  nomina del coordinatore dell’avvocatura regionale debba o possa oggi bypassare l’obbligatorietà dell’avviso pubblico".

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L'incarico al legale esterno vale circa 140 mila euro all'anno, 700 mila euro in cinque anni.

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