
Il Tribunale Civile di Roma ha emesso una sentenza significativa in materia di riscossione contributiva, accogliendo l'opposizione di un'impresa contro avvisi di addebito INPS per intervenuta prescrizione quinquennale.
Questa pronuncia, datata 4 febbraio 2026, ribadisce i principi consolidati della giurisprudenza sulla nullità di atti esecutivi non tempestivamente interrotti. Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 16 maggio 2024, relativa ad avvisi di addebito INPS del 19 giugno 2012. L'impresa ha contestato la mancata notifica degli avvisi originari e la prescrizione quinquennale del credito contributivo, invocando l'assenza di atti interruttivi validi entro il termine previsto dalla legge.
La resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS hanno eccepito l'inammissibilità per tardività delle doglianze formali, ma il giudice ha esaminato il merito dopo rituale trattazione. Motivi chiave della decisione sono dovuti alla tardività delle eccezioni formali. Il giudice ha, infatti, dichiarato tardive le contestazioni sulla notifica degli avvisi di addebito, depositati oltre i 20 giorni dall'intimazione. Gli avvisi risultano comunque notificati, secondo la documentazione INPS. Pur confermando la tardività formale, la sentenza ha accolto la prescrizione sostanziale. Gli avvisi del 2012 non sono stati interrotti da atti validi entro cinque anni. Un'intimazione del 2019 è stata dichiarata invalida per norme introdotte posteriormente. La notifica del 2022 è intervenuta oltre il quinquennio, estinguendo il credito.
La cartella o avviso INPS ha natura amministrativa, senza efficacia di giudicato per convertire la prescrizione in decennale. Il Tribunale ha dichiarato nulla dovuto all'INPS per gli avvisi impugnati, condannando le resistenti alle spese, distraendole ai legali antistatari. La società è stata difesa dagli Avv.ti Marika Campise e Lara Lanatà.
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