La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro che, rigettando l’appello proposto dalla difesa di Pititto Pasquale (avvocati Giovanni Vecchio e Luca Cianferoni), aveva confermato la custodia cautelare in carcere.
Pititto Pasquale, già condannato definitivamente all’ergastolo, è detenuto nell’ambito del processo Maestrale-Carthago, in corso di celebrazione innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in quanto accusato di essere il capo promotore di un’organizzazione mafiosa operante nel territorio del Comune di Mileto.
La vicenda cautelare nasce dalla presentazione di un’istanza difensiva tesa a ottenere la sostituzione della misura cautelare in ragione delle condizioni di salute dell’imputato che, a seguito di un agguato, si trova costretto su una sedia a rotelle fin dai primi anni ’90. Tale condizione, unita a una molteplicità di altre patologie, ad avviso della difesa comprovavano l’incompatibilità del Pititto col circuito penitenziario.
Il Tribunale del riesame, a fronte della relazione sanitaria dell’istituto penitenziario di Catanzaro che aveva attestato la compatibilità col carcere delle condizioni di salute del Pititto e l’adeguatezza delle cure che gli venivano assicurate, su richiesta dei difensori aveva proceduto alla nomina di un perito, le cui conclusioni avevano smentito quelle della direzione sanitaria del carcere. In particolare, l’esperto nominato dai giudici aveva rilevato l’inadeguatezza delle cure riservate al detenuto nel carcere catanzarese e la sua incompatibilità col circuito penitenziario.
Nelle more della decisione del Tribunale del riesame, tuttavia, Pititto Pasquale veniva sottoposto a regime differenziato ex art. 41 bis o.p. e trasferito nel carcere di Milano-Opera.
A seguito di tale decisione, i giudici del riesame avevano richiesto una relazione sanitaria al nuovo istituto penitenziario che, al pari di quello calabrese, aveva segnalato la compatibilità col carcere e l’adeguatezza delle cure.
La difesa del signor Pititto, nell’evidenziare che il perito nominato dal Tribunale aveva segnalato l’assoluta incompatibilità col carcere (e non col singolo istituto penitenziario catanzarese), aveva rilevato che la situazione nel carcere di Milano-Opera si era addirittura aggravata, non essendo garantite neppure quel minimo di cure che venivano precedentemente apprestate al detenuto. Pertanto, si era insistito nella richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzando la richiesta, subordinata, di un’integrazione peritale.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, tuttavia, ha rigettato tutte le richieste difensive.
Avverso tale decisione, i difensori hanno interposto ricorso per Cassazione censurando le illogicità delle motivazioni in cui, a loro dire, sarebbero incorsi i giudici calabresi laddove, contrariamente alle conclusioni del perito da loro nominato, avevano ritenuto le condizioni di salute dell’imputato compatibili col carcere.
Tali argomentazioni sono state positivamente accolte dalla Corte di cassazione che ha annullato l’ordinanza ricorsa disponendo un nuovo giudizio di rinvio innanzi al Tribunale di Catanzaro.
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