“Querela temeraria e rischio di calunnia: deriva patologica o uso distorto del processo penale?”

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images “Querela temeraria e rischio di calunnia: deriva patologica o uso distorto del processo penale?”


  02 maggio 2026 16:14

di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

Già gli antichi affidavano a Nemesi il compito di ristabilire l’equilibrio violato: e così, anche oggi, l’accusa mendace contiene in sé il rischio di una sanzione speculare, che colpisce chi ha abusato del diritto di querela.
Nella mia esperienza ormai ultratrentennale di attività forense, ho assistito a una progressiva trasformazione dello strumento della querela. Sempre più spesso esso viene utilizzato non quale mezzo di tutela rispetto a un fatto realmente lesivo, ma come leva strategica all’interno di conflitti che trovano la loro naturale sede altrove, in particolare nel contenzioso civile o lavoristico.

Querelare è diventato, per alcuni, una sorta di “sport giudiziario”. Si assiste a un proliferare di iniziative penali seriali, talvolta costruite sul medesimo nucleo fattuale e reiterate sotto diverse qualificazioni giuridiche, nel tentativo di aumentare le probabilità di successo o, quantomeno, di esercitare pressione sulla controparte. Non di rado, la denuncia penale viene utilizzata per rafforzare pretese risarcitorie rimaste insoddisfatte in sede civile.
Tale fenomeno assume particolare rilievo nell’ambito lavorativo, dove il conflitto fisiologico tra datore di lavoro e dipendente può degenerare in una escalation giudiziaria.

Un primo versante, assai frequente nella prassi, è quello delle accuse mosse dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, ad esempio per presunti ammanchi di cassa o appropriazioni indebite. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte evidenziato come tali accuse, quando fondate su meri sospetti o su elementi indiziari fragili, non possano sostenere un’imputazione penale. In alcune vicende, la denuncia si è rivelata priva di adeguato riscontro probatorio, con conseguenze rilevanti anche sul piano civilistico, ma soprattutto con l’emersione del rischio di un uso improprio dello strumento penale quale estensione della sanzione disciplinare.

Specularmente, non meno diffusa è l’ipotesi inversa: quella delle accuse promosse dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro o dei superiori gerarchici. In tali casi vengono spesso prospettate condotte di mobbing, vessazioni o situazioni di grave conflittualità interna. Anche qui, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che il mobbing non si presume e richiede una prova rigorosa, non essendo sufficiente il mero disagio soggettivo o la percezione di un ambiente lavorativo ostile.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che la mera infondatezza della denuncia non è sufficiente a integrare il delitto di calunnia, essendo necessario accertare la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato e la volontà di attribuire falsamente un reato a persona determinata. Ne consegue che, anche in ambito lavorativo, il diritto di denuncia non perde tutela per il solo fatto di risultare infondato ex post, salvo che emerga la prova del dolo specifico richiesto dall’Art. 368 c.p..

È proprio in questo contesto che emerge il discrimine fondamentale tra esercizio del diritto e abuso dello stesso: la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.

La calunnia non si configura in presenza di una semplice denuncia infondata, ma richiede un quid pluris, ossia la volontà di accusare qualcuno sapendolo innocente. Tuttavia, la reiterazione di querele su fatti già smentiti, la costruzione artificiosa di accuse o la loro strumentalizzazione in funzione di vantaggi extrapenali possono costituire indici rilevatori di tale consapevolezza.

La giustizia, spesso percepita come uno strumento da attivare in modo unidirezionale, è in realtà una “ruota” che può girare anche in senso opposto. Chi si presenta come persona offesa può, all’esito degli accertamenti, assumere la veste di imputato, laddove emerga la natura mendace o strumentale dell’accusa.
Il rischio è quello di trasformare il processo penale in un campo di battaglia improprio, piegato a logiche di pressione, ritorsione o vantaggio negoziale. Ma il sistema, pur con i suoi tempi e le sue complessità, conserva anticorpi normativi e giurisprudenziali idonei a intercettare tali derive.

Occorre, dunque, recuperare una cultura della responsabilità nell’accesso alla giurisdizione penale. La querela non è un mezzo di pressione né uno strumento esplorativo: è un atto che implica una precisa assunzione di responsabilità. Diversamente, il rischio è quello di un effetto boomerang, con conseguenze anche gravi per chi abbia utilizzato il diritto penale al di fuori dei suoi confini fisiologici.

*Avvocato


Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy . Chiudendo questo banner, o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.