Reggio Calabria. Boss escluso dai colloqui Skype con i figli, deciderà la Corte costituzionale

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La Corte Costituzionale
  02 marzo 2021 11:06

E' legittimo escludere i detenuti sottoposti al 41 bis, il regime speciale a cui sono sottoposti alcune categorie a partire da boss di mafia e terroristi, dai colloqui via Skype con i figli minori? E' il nodo che la Corte costituzionale si appresta a sciogliere a breve. Il 9 marzo il tema sarà trattato in udienza pubblica. All'origine di tutto c'è il caso di un detenuto sottoposto al carcere duro che si era visto rifiutare i colloqui via Skype con la figlia di 5 anni e che per questo si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Le conversazioni via Skype sono stati introdotti nelle carceri con l'emergenza Covid, in sostituzione degli incontri diretti, per evitare il diffondersi del contagio e nello stesso tempo per garantire il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni affettive. Li ha previsti l'articolo 4 del decreto-legge  10  maggio  2020,  n. 29. Le norme però non fanno riferimento ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro e proprio per questo i giudici reggini dubitano della loro costituzionalità dubbi che investono anche lo stesso l'articolo 41-bis della riforma penitenziaria del 1975, visto che non  prevede  che  i  colloqui  sostitutivi  con  i  figli  minorenni possono  essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive. 

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   Tutto questo per i giudici si traduce in una disparità  di  trattamento  dei  figli  minorenni  dei  detenuti  sottoposti  al  regime  speciale  rispetto  a quelli  dei  detenuti  comuni,  e nella   lesione  dei  loro  diritti  inviolabili ,come  quello  di  mantenere il  rapporti  affettivo  con  il  genitore in carcere,  a tutela del corretto  sviluppo  della  loro  personalità  e  del loro benessere psico-fisico . I giudici denunciano perciò la violazione di una serie di norme della Costituzione (articoli 2, 3, 30 e 31) oltre che dell'articolo  27 ,perché  fondamentale per  il recupero sociale del reo  è il mantenimento dei rapporti familiari e soprattutto genitoriali. Sarebbe leso anche l'articolo 117 della Costituzione, in riferimento agli articoli 3 e 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, che vietano pene inumane e degradanti e garantiscono il rispetto alla vita familiare.  

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