San Vincenzo la Costa, bufera giudiziaria sul Comune: sequestri ambientali e bocciature del TAR

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  06 marzo 2026 19:24

Non si placano le vicende giudiziarie che investono vertici e responsabili dell’amministrazione comunale di San Vincenzo la Costa in provincia di Cosenza, alla cui guida vi è il Sindaco, avvocato Gregorio Ianotta, eletto per la seconda volta in una lista civica con orientamento di destra.

È da ricordare che fu solo la sua lista candidata alle scorse elezioni in quanto alcuni gruppi contrastanti fra di loro non riuscivano a formarne una in opposizione. Le prime vicende sorgevano subito dopo l’insediamento e riguardavano il comportamento incongruo dell’ufficio tecnico sezione urbanistica su lavori pubblici.

1) La prima vicenda nel 2021 quando i carabinieri forestali della stazione di Montalto Uffugo hanno sequestrato gli impianti di depurazione del comune di San Vincenzo La Costa. Dal controllo effettuato, infatti, è emerso che tutti gli impianti violavano la normativa ambientale, in alcuni casi in relazione alla qualità degli effluenti, in altri per la mancata gestione dei fanghi prodotti dall'impianto, che risultavano abbandonati da lungo tempo nelle vasche di essiccazione.

2) San Vincenzo la Costa. Tiene banco il caso scuola: ecco la sentenza del Tar che sconfessa il sindaco. Il Ministero ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di San Vincenzo la Costa ha disposto il “trasferimento delle attività didattiche presso l’edificio scolastico sito in via Ugo Foscolo per ripresa attività scolastica, a.s. 2020/2021 e chiusura plesso scolastico in via Gramsci, poiché quest’ultimo deve essere sottoposto a lavori di riqualificazione e adeguamento sismico dell’edificio di via Gramsci, a seguito della Convenzione sottoscritta tra il Comune di San Vincenzo la Costa e la Regione Calabria.

Ha peraltro esposto che detto provvedimento fosse già stato adottato dal Comune in precedenza e che, a seguito di tavolo tecnico svoltosi presso la Prefettura di Cosenza in data 11.09.2020, lo aveva revocato in autotutela anche a seguito del parere reso dal Prefetto in detta sede.

Averso tale provvedimento deduce:

– incompetenza del Comune all’adozione dell’atto, in quanto la chiusura e il trasferimento di un istituto scolastico non rientrano nell’ambito delle funzioni attribuite ai Comuni in campo scolastico, peraltro senza previa intesa con l’Istituto e l’Ufficio scolastico;

– eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’istruttoria posta alla base del provvedimento gravato, anche per omessavalutazione di soluzioni alternative.In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

3) Il Tar Calabria emette sentenza su ricorso N° di registro generale n° 261del 2023 da rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Spataro, contro comune di San Vincenzo la Costa nella persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Morcavallo. Argomento: gara d’appalto per progetto esecutivo.

La decisione del TAR

PQM

Il tribunale amministrativo Regionale per la Calabria (sezione prima) definitivamente pronunciando, sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il resistente comune al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 4.000 oltre gli accessori di legge.

4) Sent. n. 1746/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2019, proposto da: [omissis], rappresentati e difesi dall’Avv. Sandro Costabile, contro Comune di San Vincenzo la Costa,Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata cartella di pagamento.

Condanna il Comune di San Vincenzo la Costa e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore dei ricorrenti, nella complessiva somma di euro 3.305,00 oltre accessori di legge. Orbene, si denota dalla lettura dei precedenti fatti che tutto è scaturito nell’ambito degli appalti gestiti dall’ufficio tecnico sezione edilizia pubblica quinti dalla scarsa manifesta preparazione tecnica e poca cura nell’attuazione dei doveri del proprio ufficio.

Ma non è tutto, la storia continua

5) in data 29/04/2022 il comune di san Vincenzo la costa firmava il contratto di appalto per lavori di mitigazione rischio frane nel centro abitato di San Vincenzo la Costa CS con raccolta acque lungo via Amendola.

In data 01/06 2022 avveniva la consegna parziale dei lavori, alla stessa data viene redatto il verbale di sospensione lavori per definizione espropri. In data 05/10/2022 riconsegna parziale dei lavori N° 2

In data 13/02/2023 parziale consegna lavori N° 3

In data 15/05 2023 sospensione lavori per definitivo iter espropriativo. (Introduzione nella proprietà privata senza autorizzazione)

La consegna lavori prevista per il 18/09/2024 per effetti delle sospensioni viene spostata al

06/07/2025.- In data 24/11/2024 il direttore di lavori certifica che avveniva la consegna dei lavori con soli 2 mesi di ritardo rispetto alla prima data prefissata. Certifica inoltre che ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo riscontrando conformità alla documentazione.

"Durante l'esecuzione dei lavori, un residente di via Amendola già imprenditore edile esperto nel settore e diplomato in tecnica edilizia (disciplina non riconosciuta ina Italia) ha rilevato che sono stati disattesi i dati progettuali. Tali irregolarità potrebbero causare fenomeni di dissesto idrogeologico, con rischi di smottamenti e frane per la strada e agli edifici limitrofi. Il cittadino ha inoltre segnalato la presenza di due discariche abusive contenenti materiali pericolosi e non. Ha inviato alle autorità competenti una dettagliata relazione tecnica, corredata da materiale video-fotografico e supportata da cinque comunicazioni via PEC inoltrate ai responsabili rimaste prive di riscontro, chiedendo che vengano disposte le opportune verifiche con adeguati accertamenti.

6) Altra storia ma non cambia la modalità.Edilizia privata. Falsa applicazione della legge N° 47 del 28 febbraio 1985.

L’iter per il rilascio delle concessioni in sanatoria è tassativamente disciplinato dall’art. 35 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, il quale stabilisce tempi e modalità per il deposito della documentazione obbligatoria (perizie giurate, idoneità statica, rilievi fotografici e descrittivi).

La normativa sul condono edilizio, avente natura di legge speciale, non ammette deroghe temporali discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione Il legislatore ha previsto un termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione dell'istanza per eventuale integrazione documentale. Decorso tale termine, ogni richiesta istruttoria è da considerarsi tardiva e illegittima, non potendo agire in deroga alle scadenze di legge. L'acquisizione di atti oltre i termini stabiliti risulterebbe priva di efficacia giuridica: essa determinerebbe un'indebita sanatoria di abusi realizzati dopo il 1° ottobre 1983, configurando profili di illiceità penale per violazione della normativa urbanistica, oltre a integrare il reato di favoreggiamento nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale.

Si ravvisano gravi anomalie nella gestione delle pratiche edilizie da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa, nelle figure dei responsabili pro tempore. Nello specifico, risulterebbero rilasciate numerose concessioni a fronte di istanze palesemente incomplete, mendaci o prive degli allegati obbligatori previsti per legge.

Tanto emerge dalla lettura delle pubblicazioni su albo pretorio comunale. Tale documentazione risulterebbe prodotta con un ritardo di circa 30/40 anni rispetto ai termini perentori di 24 mesi dalla data del deposito della domanda, sanando di fatto situazioni che avrebbero dovuto essere rigettate. Inoltre, sono state rilasciate concessioni in sanatoria senza il rispetto delle distanze stabilite dalla legge e dallo strumento urbanistico là dove la distanza minima prevista è di mt 5,00 è stata concessa a mt 1,75 circa e mt 1,35 circa in gronda, con pareti finestrate, nonostante le distanze non siano derogabili né condonabili. (Neanche con il codice Diocleziano era permesso).

Utilizzando le su dette certificazioni alcuni hanno aderito ai Bonus Edilizi (Superbonus 110%): con cifre da capogiro, coinvolti anche fabbricati in zona agricola, edificati senza che fosse depositata la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, e altri addirittura con lavori eseguiti parzialmente ma pagati per intero e in palese violazione dello strumento urbanistico vigente all’epoca dell’abuso e a quello attuale.

Al contrario, chi ha ottemperato rigorosamente ai dettami normativi, presentando istanza nei modi e nei termini previsti, si vede negare il rilascio della concessione in sanatoria. La motivazione addotta dagli uffici è l'asserita obsolescenza della documentazione originale, “nuove leggi sono subentrate, la vecchia legge non si usa più c’è il sospetto di interventi edilizi successivi, con il deposito della nuova documentazione ci guadagna il cittadino”. Invano ribadire che il condono è un istituto volto a regolarizzare, dietro versamento dell'oblazione,delle opere già realizzate entro una determinata data, e non può essere subordinato a presunzioni su eventuali abusi futuri.”

Anche questi fatti sono stati esposti alle autorità competenti.

"È necessario riconoscere che, in uno Stato di diritto, l'esercizio del potere non può più basarsi su regole mediovalesche quando chi aveva il potere incuteva paura e fame al popolo, logiche proprie di un'epoca ormai superata".


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