Scontri Cosenza-Catanzaro, revoca Daspo a un tifoso giallorosso: annullato anche obbligo di firma

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  16 luglio 2026 16:01

Il Tribunale di Cosenza ha disposto la revoca dell'obbligo di presentazione imposto a Luigi Fortunato, tifoso del Catanzaro destinatario del Daspo emesso dal Questore di Cosenza il 21 marzo 2024 in seguito agli scontri verificatisi dopo il derby Cosenza-Catanzaro del 3 marzo. L'ordinanza, firmata dal giudice per le indagini preliminari Francesca De Vuono e depositata il 16 luglio 2026, elimina così l'obbligo di presentarsi in Questura quindici minuti prima dell'inizio e quindici minuti dopo la conclusione di ogni partita della formazione giallorossa, sia in casa sia in trasferta.

La decisione arriva dopo che Fortunato, assistito dal legale di fiducia Alessio Spadafora, è stato assolto nel procedimento penale nato dagli stessi fatti. La sentenza, pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 17 ottobre 2025 e divenuta irrevocabile il 18 marzo scorso, ha indotto il Gip a rivalutare la permanenza della misura preventiva.

Nell'ordinanza il giudice ricorda che l'assoluzione, da sola, non determina automaticamente la cessazione di un Daspo, trattandosi di una misura amministrativa autonoma rispetto al processo penale. Tuttavia, nel caso specifico, sono venuti meno gli elementi che avevano giustificato l'applicazione dell'obbligo di firma.

Il provvedimento trae origine dai gravi disordini scoppiati il 3 marzo 2024 in occasione del derby tra Cosenza e Catanzaro. Dopo la partita si verificarono diversi episodi di violenza tra gruppi ultras, sia nelle vicinanze dello stadio "San Vito-Marulla" sia nell'area di Quattromiglia di Rende, davanti al McDonald's, dove la presenza di famiglie e bambini rese ancora più delicata la gestione dell'ordine pubblico. L'inchiesta della Procura portò ad arresti in flagranza differita, misure cautelari e numerosi Daspo nei confronti di tifosi appartenenti a entrambe le tifoserie.

Nel caso di Fortunato, la misura era stata adottata sulla base della presunta partecipazione agli scontri. Tuttavia, nelle motivazioni della sentenza di assoluzione, il Tribunale aveva evidenziato come l'analisi dei filmati, delle fotografie e dei fotogrammi acquisiti dagli investigatori non consentisse di attribuirgli alcuna delle condotte violente contestate. I giudici avevano accertato esclusivamente la sua presenza sul luogo degli eventi, senza ravvisare elementi idonei a dimostrare un concorso nei reati contestati.

Proprio questo passaggio è stato ritenuto decisivo dal Gip, che osserva come tali valutazioni abbiano fatto venir meno la certezza della riconducibilità a Fortunato degli episodi di violenza posti alla base del Daspo. Inoltre, nell'ordinanza si evidenzia che il Questore non aveva indicato ulteriori elementi autonomi di pericolosità sociale rispetto a quelli già esaminati e ritenuti insussistenti nel giudizio penale.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha accolto l'istanza di revoca, ponendo fine all'obbligo di presentazione che gravava sul tifoso giallorosso da oltre due anni.


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