Si riparte da zero per un catanzarese di 37 anni, attualmente in regime di detenzione domiciliare (per altra causa) a Catanzaro, protagonista di una vicenda processuale che lo ha visto coinvolto presso il Tribunale di Pordenone in qualità di imputato per violazione delle norme in materia di spese di giustizia per falsità sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
All’imputato non era stato regolarmente notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, prima della richiesta di rinvio a giudizio. La legge processuale prevede però la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, qualora non sia preceduta dalla notifica dell’avviso di chiusura delle indagini (art. 416 c.p.p.). L’avviso di conclusione è atto fondamentale per chiunque sia coinvolto in un processo penale: gli consente di conoscere specificamente l’accusa elevata a proprio carico e quindi di potersi difendere (già) prima che si celebri l’udienza preliminare. Infatti, grazie a quell’avviso, l’interessato può prendere visione ed estrarre copia del fascicolo del procedimento che lo riguarda, può produrre memorie e documenti nonché chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Tutto ciò non è potuto avvenire, a causa del mancato rispetto – da parte della Procura di Pordenone – delle disposizioni processuali stabilite a tutela del diritto di difesa.
L’imputato, prima che iniziasse il procedimento di Pordenone, era già in regime di detenzione domiciliare presso una abitazione di Catanzaro, diversa da quella del suo indirizzo di residenza (in Friuli). Nel luogo di detenzione catanzarese era stata notificata solo la richiesta di rinvio a giudizio, mentre l’avviso di conclusione gli era stato erroneamente notificato presso l’indirizzo di residenza friulano, in cui egli non era presente, né avrebbe potuto esserlo a causa del suo regime detentivo in altro luogo. Il codice di procedura penale prevede, tuttavia, che le notifiche all’imputato detenuto vengano fatte nel luogo di detenzione e a lui personalmente (art. 156 c.p.p.). Le Sezioni Unite della Cassazione, in argomento, hanno chiarito che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso dall’istituto penitenziario e/o se detenuto per altra causa (entrambe le evenienze ricorrevano nel caso di specie).
Nel corso dell’udienza preliminare dello scorso 11 marzo l’eccezione non era stata accolta, ritenendo il Giudice fondate le argomentazioni del PM sulla regolarità delle notifiche. Il difensore chiedeva allora un breve differimento di udienza, per poter produrre memorie e documenti. E oggi il GUP presso il Tribunale di Pordenone ha accolto l’eccezione di nullità riproposta all’avvocato Marco Grande (cassazionista del Foro di Catanzaro e docente di Procedura penale presso l’Università di Torino), sulla scorta della ricostruzione esposta dal difensore, della giurisprudenza di legittimità formatasi in argomento e sulla base della documentazione prodotta, che dimostrava il pregresso stato detentivo dell’interessato. Il processo, quindi, a causa della decisione di restituire gli atti al PM quale conseguenza della declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dovrà ricominciare dalla fase delle indagini preliminari.
Grande soddisfazione ha espresso il difensore Marco Grande, secondo cui: "Il principio di legalità processuale impone che un indagato, concluse le indagini, venga messo nelle condizioni di poter conoscere l’accusa rivoltagli e di potersi difendere già in quel momento del procedimento. Accogliendo l’eccezione, il Giudice ha garantito l’applicazione dei principi cardine dell’ordinamento processuale penale, in primis quello della conoscenza dell’accusa a proprio carico, quale presupposto per una partecipazione effettiva e consapevole dell’interessato all’interno del processo penale".
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736