di Pietro Marino*
"Sono l’Avv. Pietro Marino, presidente Nazionale di Vitambiente, associazione ambientalista dislocata a livello nazionale, ho ricevuto dal Circolo di Cosenza una notizia sconcertante, in questo periodo di emergenza COVID 19, Lei ha speso delle risorse che potevano essere impiegate e dare supporto alla popolazione per all’abbattimento di tutti i pini piantati da quasi cento anni sul lungomare e come se non bastasse anche all’abbattimento della pineta presente all’interno della villetta comunale nei pressi del bocciodromo e del campo da tennis".
"Tale azione amministrativa che deve essere motivata da un parere tecnico come appresso specificato, riveste anche un grave atto di scempio ambientale per il numero di alberi abbattuti e per il contesto sociale nel quale gli stessi sono stati eliminati. Gli alberi non rappresentano solo un aspetto architettonico ma svolgono nella fotosintesi un compito importante cioè quello di purificare l’area e l’atmosfera oltre che a prevenire il dissesto idrogeologico del territorio. Le ricordo che per svolgere operazioni di abbattimento o dimezzamento degli alberi è indispensabile che vi sia una autorizzazione del Comune, supportata dal parere tecnico di un esperto in materia, per tutti quei casi in cui sia comprovata la necessità di abbattere o dimezzare l’albero. Il Tar del Lazio ha stabilito che se il Comune adotta un’ordinanza che dispone l’abbattimento di un albero di pino ubicato in un area ad uso pubblico, ordinando l’abbattimento tale ordinanza è stata adottato in virtù di un parere tecnico richiesto dall’ente ad un agronomo. Il Comune, acquisito un parere tecnico espresso da un agronomo che attesta un evidente pericolo di caduta di un pino collocato in un piazzale privato ad uso pubblico, emette un’ordinanza di rimozione dell’albero. Richiamando, peraltro, la funzione estetico-architettonica poc’anzi assegnata al bene ‘albero’, si osserva che quest’ultimo non offre un beneficio solo al complessivo aspetto estetico dell’edificio ma anche alla qualità della vita di chi vi abita all’interno (Cass. sent. n. 3666/1994)".
"Con riferimento alle ipotesi di alberi c.d. monumentali, vi è un’ulteriore rafforzamento di tutela. Innanzitutto, con l’espressione ‘albero monumentale’ si intende, ai sensi dell’art.7, n. 1 Legge n. 10/2013: anche i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. La Legge n. 10/2013, pocanzi richiamata, dispone le “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, e al punto n. 4 del già citato art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000".
"Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo Carabinieri Verdi”. L’associazione Vitambiente denuncia tramite stampa il Suo operato che sembra da parte nostra spropositato e immotivato, altri Organi preposti al controllo faranno le loro indagini per verificare le motivazioni che l’anno indotta ad abbattere tutti questi alberi".
*Avvocato, presidente di Vitambiente
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