Traffico di droga tra Albania, Catanzaro e Girifalco: il Tdl annulla l’accusa di spaccio per Bevilacqua

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Il Tribunale di Catanzaro
  07 agosto 2023 20:08

Alle prime ore del 17 luglio scorso, le Compagnie dei Carabinieri di Catanzaro e Girifalco, supportate in fase esecutiva dal personale dell’Arma di Isola di Capo Rizzuto e Lamezia Terme, avevano tratto in arresto 14 persone in parte di nazionalità albanese e in parte appartenenti alla comunità rom di Catanzaro, poiché ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, estorsione e ricettazione.

La misura cautelare scaturiva da due distinte attività investigative, condotte rispettivamente dalle Compagnie di Catanzaro e Girifalco, coordinate dai P.M. della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

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La droga proveniente dall’Albania veniva importata in Italia attraverso il porto di Bari e poi collocata nelle piazze di spaccio di Crotone, Catanzaro e comuni limitrofi.

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Complessivamente sono 78 le persone indagate. L’attività condotta consentiva di porre sotto sequestro complessivamente oltre 45 chilogrammi di sostanze stupefacenti del tipo eroina e marijuana, 18.000 euro in contanti, circa 70 chilogrammi di sostanze da taglio e due armi illecitamente detenute.

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Tra gli arrestati figurava anche Bevilacqua Fabio, già detenuto in carcere in esecuzione di altra ordinanza custodiale. Ed è proprio rispetto al precedente titolo custodiale che l’avv. Arturo Bova ha richiesto la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare e l’applicazione del principio secondo cui “… quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto (o i fatti) oggetto della prima ordinanza. ” (Cass. Pen., Sezioni Unite, n. 21957/2005).

In buona sostanza, nel ricorso dell’avvocato Arturo Bova si sosteneva la perfetta sovrapponibilità dei fatti oggetto dei due titoli custodiali e la conseguente nullità dell’ultima ordinanza sia in virtù del principio enunciato dalle Sezioni Unite di Cassazione, sia in virtù del principio del “ne bis in idem” di cui all’art. 649 c.p.p.

Nell’udienza camerale dello scorso venerdì il TdL di Catanzaro ha accolto le motivazioni del ricorso difensivo e ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Bevilacqua, ritenuto soggetto organizzatore e promotore dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante nell’etnia room catanzarese.

L’avvocato Arturo Bova ha annunciato la presentazione di altra istanza al GIP Distrettuale di Catanzaro che, alla luce della decisione del Tribunale della Libertà, dovrà riconoscere la retrodatazione dei termini massimi di custodia cautelare anche con riferimento alle singole ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di Bevilacqua Fabio che rimane comunque ristretto in carcere perché detenuto anche per altra causa.

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