Vaccini nei luoghi di lavoro. La precisazione del Garante Privacy: "Il datore non può raccogliere informazioni sui dipendenti"

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Vaccini nei luoghi di lavoro. La precisazione del Garante Privacy: "Il datore non può raccogliere informazioni sui dipendenti"

  14 maggio 2021 14:29

di SARAH YACOUBI*

La vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Lo ha riaffermato il Garante per la Privacy che ha adottato un documento di indirizzo, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio. “La realizzazione dei piani vaccinali per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un'iniziativa di sanità pubblica”, ricorda una nota: per cui la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimangono in capo al Servizio Sanitario Regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati”.

Banner

“Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, da oggi disponibile sul sito dell’Autorità”, prosegue il Garante, precisando che “le principali attività di trattamento dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione – devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato”.

Banner

Quindi “non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all'intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute”. Il Garante evidenzia infine che “il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall'adesione o meno alla campagna vaccinale”.

Banner

*Data Protection Officer

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner