Vicenda avvocatura Aterp, la decisione del TAR rimanda i nodi al giudice del lavoro

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  21 luglio 2026 20:44

 

Legittimo, in astratto, il nuovo regolamento dell’Avvocatura. Non esaminato nel merito, invece, il decreto di assegnazione dell’avvocato Emanuela Bilotti. Resta da accertare se la manifestazione di volontà posta a fondamento del provvedimento sia realmente esistita e sia stata correttamente rappresentata.
La sentenza del TAR Calabria sul nuovo assetto dell’Avvocatura dell’ATERP definisce una parte della controversia, ma lascia aperta la questione più delicata.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto legittima, sul piano generale, la previsione regolamentare che consente all’Ente di assegnare all’Avvocatura dipendenti già incardinati in altri settori, purché abilitati alla professione forense e in possesso dei requisiti necessari.
Il principio affermato è chiaro: non esiste un divieto assoluto di mobilità interna verso l’ufficio legale di un ente pubblico. Restano però inderogabili l’autonomia, l’indipendenza e l’esclusività delle funzioni professionali riconosciute agli avvocati pubblici.
Diverso è il giudizio sul decreto n. 106 del 5 giugno 2024, con il quale il Commissario straordinario dell’ATERP ha disposto l’assegnazione dell’avvocato Emanuela Bilotti all’Avvocatura aziendale.
Su questo provvedimento il TAR non si è pronunciato nel merito.
La sentenza qualifica infatti il decreto di assegnazione e gli atti conseguenti come atti di gestione del rapporto di lavoro, sottratti alla giurisdizione amministrativa e devoluti al giudice ordinario. Il ricorso, limitatamente a tale parte, potrà quindi essere riproposto davanti al giudice del lavoro.
È proprio in questo passaggio che si concentra il vero nodo della vicenda.
Il decreto di assegnazione afferma che l’Avvocatura dell’ATERP, attraverso la propria coordinatrice, avrebbe manifestato la volontà di non occuparsi del contenzioso tributario. Tale circostanza è stata formalmente contestata dalla stessa coordinatrice, la quale ha dichiarato di non avere mai espresso alcun rifiuto e ha chiesto la produzione dell’atto dal quale quella presunta volontà sarebbe stata ricavata.
La contestazione non riguarda quindi la possibilità astratta di trasferire un dipendente all’interno dell’Avvocatura. Riguarda la veridicità del presupposto concreto utilizzato per giustificare il decreto.
Occorrerà stabilire se sia mai esistita una manifestazione di volontà riconducibile alla coordinatrice dell’Avvocatura; chi abbia materialmente redatto la nota richiamata dall’Amministrazione; quale fosse il suo reale contenuto; e se una comunicazione di carattere organizzativo sia stata trasformata, nel provvedimento finale, in una dichiarazione di indisponibilità o di rifiuto.
Il TAR riporta espressamente la censura secondo cui il decreto sarebbe fondato su una motivazione fattualmente falsa, ma non la esamina. Non perché l’abbia ritenuta infondata, bensì perché ha dichiarato di non avere giurisdizione sull’atto individuale di gestione del rapporto di lavoro.
La distinzione è decisiva.
La legittimità del regolamento non determina automaticamente la legittimità di ogni successivo provvedimento applicativo. Una norma organizzativa può essere valida e, nello stesso tempo, il singolo atto adottato sulla sua base può risultare viziato per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti o difetto di motivazione.
Sarà dunque il giudice del lavoro, qualora investito della controversia, a dover entrare nel merito della vicenda. E spetterà eventualmente alle ulteriori autorità competenti verificare la provenienza, l’integrità e l’effettivo significato della documentazione utilizzata a sostegno del decreto.
La sentenza amministrativa segna pertanto un confine, non una conclusione.
Il regolamento dell’Avvocatura supera il vaglio del TAR. Il decreto di assegnazione dell’avvocato Bilotti, invece, resta ancora da giudicare nella sua concreta formazione e nei suoi presupposti.
È su quel terreno che si giocherà la parte più rilevante della vicenda: accertare se la volontà posta a fondamento del provvedimento sia realmente esistita oppure se sia stata attribuita all’Avvocatura una posizione mai espressa.


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