Vigilanza all'Umg, il Tribunale di Reggio ordina l'assunzione di tre lavoratori alla nuova ditta

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L'avvocato Alessandro Leo

  21 maggio 2026 10:43

di STEFANIA PAPALEO

Cambia l'appalto, ma non i lavoratori. O almeno così avrebbe dovuto essere sulla base della clausola sociale che "non è una mera indicazione programmatica, ma genera un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione, tutelabile anche in forma specifica". Ed è stato partendo da questo assunto che il giudice del Tribunale di Reggio Calabria  Francesco Rocca ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Alessandro Leo per conto di tre lavoratori che, nel cambio appalto del servizio di vigilanza presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, erano stati messi alla porta dall’impresa Europol S.r.l. subentrata alla Pol Service S.r.l. che, nel vincere precedentemente l’appalto, li aveva regolarmente assorbiti. Da qui, dunque, la sentenza del giudice nella quale ha dichiarato "il diritto dei tre lavoratori ad essere assunti da Europol S.r.l., alle condizioni contrattuali originarie, e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal 10 settembre 2025 (data di cessazione del rapporto con Pol Service) fino all’effettivo ripristino del rapporto e delle spese di lite".

 "La decisione - osserva l'avvocato Leo - assume particolare rilievo perché interviene su un tema estremamente attuale: la tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, settore in cui spesso si verificano licenziamenti illegittimi dovuti a interpretazioni distorte o arbitrarie delle norme sulla continuità occupazionale". I tre ricorrenti, infatti, guardie giurate in servizio dal 2018, erano stati regolarmente assorbiti dalla Pol Service S.r.l. quando questa aveva vinto l’appalto. Successivamente, a seguito di una decisione del giudice amministrativo, l’appalto era stato riassegnato a Europol S.r.l., che però non aveva proceduto alla loro assunzione, nonostante la presenza della clausola sociale nel capitolato tecnico.

 La società uscente, dunque, aveva licenziato i lavoratori per giustificato motivo oggettivo, mentre la subentrante aveva giustificato il mancato assorbimento con presunte esigenze di riduzione del personale legate al monte ore dell’appalto. Ma, su questo punto, il Tribunale ha chiarito che "ai fini della clausola sociale, deve essere utilizzato l’elenco del personale impiegato nei sei mesi precedenti la pubblicazione del bando (come previsto dal capitolato di appalto e dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019), menbtre Europol aveva invece utilizzato una lista redatta su un periodo successivo (marzo–agosto 2025), quindi non conforme alla normativa". E, applicando l’art. 165 del CCNL Vigilanza Privata, che impone l’assorbimento di almeno l’80% del personale, i tre lavoratori rientravano pienamente nella quota obbligatoria.

Una sentenza, importante, dunque, quella emessa dal giudice Rocca, con un impatto potenzialmente ampio "perché - spiega l'avvocato Leo - rafforza la tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, settore spesso caratterizzato da precarietà e incertezze; chiarisce che le imprese subentranti non possono scegliere arbitrariamente chi assumere, ma devono rispettare criteri oggettivi e verificabili; ribadisce che la clausola sociale è vincolante, non derogabile e non subordinata a valutazioni discrezionali dell’azienda; richiama le stazioni appaltanti e le imprese alla corretta gestione degli elenchi del personale, elemento decisivo per la tutela occupazionale".

Si tratta, quindi, di una sentenza che può costituire un precedente significativo per altri lavoratori coinvolti in situazioni analoghe, soprattutto nei settori vigilanza, multiservizi e appalti pubblici ad alta intensità di manodopera.


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