
Una battaglia giudiziaria durata oltre 12 anni si conclude con una sentenza storica della Corte d'Appello di Catanzaro, che ribalta definitivamente il rigetto iniziale e condanna un'assicurazione e una s.n.c. al pagamento di risarcimento per lesioni fisiche subite da un pedone in un sinistro del 2011. Motivazioni depositate il 15.01.2026.
Al centro del caso, l'impegno vulcanico dell'Avv. Francesca Parise, che ha portato il ricorso fino alle Sezioni Unite della Cassazione, consolidando un principio eurounitario: la responsabilità civile auto (RCA) opera ovunque il veicolo circoli conforme alla sua funzione, inclusi piazzali privati. Il 10 novembre 2011, a Crotone, A.R. viene investito da A.P. durante una manovra di retromarcia con un autocarro. Le lesioni sono gravi: frattura pluriframmentaria della tibia sinistra, piatti tibiali scomposti e infrazione del perone, con interventi chirurgici e postumi permanenti all'8%.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 27 aprile 2017, rigetta la richiesta di risarcimento danni fisici. Il giudice esclude la prova che il luogo del sinistro – un piazzale – fosse pubblico o privato aperto al pubblico. La CTU conferma l'investimento, ma non supera il nodo probatorio sulla qualificazione del luogo. Nel 2019, la Corte d'Appello accoglie parzialmente la difesa di A.R., riconoscendo la responsabilità del conducente e la dinamica prospettata dall'Avv. Parise. Tuttavia, il problema permane: manca la prova dell'"uso pubblico" del piazzale privato, rendendo inapplicabile la RCA obbligatoria. L'Avv. Parise non molla e ricorre in Cassazione, fondando il gravame su un principio cardine della Corte di Giustizia UE: per i sinistri stradali, la RCA si applica a prescindere dal luogo, purché l'autovettura svolga la sua funzione (ex art. 2054 c.c.).
Vista la complessità, la Cassazione sospende il procedimento e lo rinvia alle Sezioni Unite, che con sentenza n. 21983/2021 si pronunciano favorevolmente alla tesi difensiva. La Cassazione, con ordinanza n. 27572/2022, accoglie il ricorso creando un "giudicato interno" sulla dinamica (confermata da testi e CTU) e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro per il merito. Questo principio sovranazionale ribalta l'orientamento precedente, estendendo la tutela assicurativa a spazi privati.
Nella sentenza n. 1561/2022 RGAC del 3 luglio 2024, la Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Catanzaro accoglie integralmente la domanda. Attribuisce esclusiva colpa a A.P. per mancata prudenza in retromarcia e condanna solidalmente l'assicurazione e la s.n.c. per danno biologico permanente, interessi e spese legali. Si consolida il principio che al di là della qualificazione del luogo, la RCA obbligatoria garantisce il risarcimento da sinistro stradale. Questo caso esemplifica la tenacia professionale nel contrastare resistenze assicurative e ritardi giudiziari, grazie a una difesa che ha integrato prove mediche, giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
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