Allerta meteo, per Cisl Scuola Magna Grecia "scuole chiuse e impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa"

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  13 febbraio 2026 14:28

Il Segretario Generale della CISL Scuola Magna Grecia, Alfredo Silipo, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di molti dipendenti del comparto scuola, interviene sulla mancata prestazione lavorativa nelle giornate interessate da eventi meteorologici eccezionali.

L’iniziativa nasce dall’ascolto attento delle istanze provenienti dalle istituzioni scolastiche e dalla volontà di garantire massima trasparenza, tutela dei diritti dei lavoratori e correttezza nelle procedure. 

Quando viene emanata un’ordinanza di chiusura degli uffici e delle istituzioni scolastiche a causa di neve o altre condizioni climatiche avverse, adottata allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, si determina un impedimento oggettivo e assoluto allo svolgimento dell’attività lavorativa. In tali casi, la mancata prestazione non deve essere recuperata e la giornata è da considerarsi regolarmente retribuita.

Diversa è invece la situazione in cui gli uffici e le scuole restino aperti ma il lavoratore sia impossibilitato a raggiungere la sede di servizio per cause a lui non imputabili. In questa circostanza, l’impossibilità sopravvenuta libera entrambe le parti dal vincolo contrattuale:

il lavoratore risulta giustificato nella mancata prestazione;

il datore di lavoro non è tenuto automaticamente all’erogazione della retribuzione in assenza di attività lavorativa.

Resta tuttavia fermo che il personale impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro può giustificare l’assenza ricorrendo agli istituti previsti dal Contratto Collettivo, quali permessi retribuiti, ferie o assenza per malattia, laddove compatibili.

Sul punto, l’ARAN non ha emanato uno specifico parere riguardante l’assenza del docente in caso di allerta meteo nel comune di residenza diverso da quello della sede di servizio. Ha tuttavia fornito orientamenti generali sul concetto di “forza maggiore” in presenza di eventi eccezionali e non imputabili al lavoratore, come calamità naturali o gravi condizioni meteorologiche.

Secondo tali orientamenti, la forza maggiore rappresenta un evento indipendente dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro. In presenza di comunicazione tempestiva dell’assenza, non si configurano responsabilità disciplinari. Tuttavia, la retribuzione non è automatica in assenza della prestazione, salvo imputazione ad altri istituti contrattuali.

Nel caso specifico di allerta meteo nel comune di residenza, qualora la scuola di servizio sia aperta ma un’ordinanza comunale certificata impedisca oggettivamente il raggiungimento della sede (strade chiuse, trasporti sospesi, condizioni di rischio per la sicurezza), l’assenza può essere giustificata come impossibilità sopravvenuta. In tali situazioni l’onere della prova ricade sul lavoratore, che dovrà documentare l’impedimento tramite atti ufficiali o elementi oggettivi.

La prassi consigliata è la seguente:

comunicare immediatamente l’assenza al Dirigente Scolastico o alla segreteria;

allegare l’ordinanza del Sindaco del comune di residenza o altra documentazione ufficiale;

dichiarare che l’impossibilità di raggiungere la sede è dovuta a causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore.

L’allerta meteo costituisce infatti un evento eccezionale che può rendere oggettivamente impossibile la prestazione lavorativa. L’ordinanza emanata per motivi di sicurezza pubblica rappresenta un elemento fondamentale per dimostrare la reale sussistenza dell’impedimento.

In tali circostanze:

non si configura alcuna sanzione disciplinare;

l’assenza è giustificata;

la documentazione tempestivamente prodotta tutela il lavoratore sotto il profilo giuridico e contrattuale.

In sintesi, qualora un’allerta meteo nel comune di residenza renda oggettivamente impossibile raggiungere la sede di servizio, l’assenza del docente deve considerarsi legittima e riconducibile a causa di forza maggiore, purché venga comunicata tempestivamente e adeguatamente documentata. Si tratta di una tutela fondamentale per garantire, al tempo stesso, la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle norme contrattuali vigenti.

La CISL Scuola Magna Grecia CZ KR VV continuerà a monitorare con attenzione tali situazioni, fornendo supporto e chiarimenti al personale scolastico affinché i diritti dei lavoratori siano sempre tutelati nel rispetto della normativa e della sicurezza collettiva.

 


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