Anamnesi mancata, tumori prevedibili: la questione etica del caso Crotone

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Il dottore Pasquale Montilla

L'oncologo Montilla risponde all'Ordine dei medici di Crotone

  03 febbraio 2026 20:20

di PASQUALE MONTILLA*

L’area di Crotone è formalmente riconosciuta quale Sito di Interesse Nazionale (SIN) per contaminazione ambientale. In tale contesto, la sorveglianza sanitaria attiva costituisce un atto dovuto, il principio di precauzione assume valore rafforzato e l’indagine clinica individuale e osservazionale non rappresenta una facoltà, bensì parte integrante della tutela della salute pubblica.

È fatto notorio che il Presidente dell’Ordine dei Medici di Crotone abbia pubblicamente qualificato come “allarmistica” l’attività clinico-scientifica svolta dal sottoscritto su pazienti oncologici residenti nell’area SIN di Crotone, affermando altresì che tale attività non sarebbe scientificamente solida in assenza di una preventiva pubblicazione scientifica a firma dello stesso. Nelle medesime dichiarazioni è stato sostenuto che unicamente le valutazioni e le posizioni dell’Istituto Superiore di Sanità possano ritenersi affidabili, con conseguente implicita delegittimazione dell’attività clinica dei singoli medici, della ricerca osservazionale indipendente e di ogni indagine non formalmente riconducibile all’ISS.

Tali posizioni risultano espresse in assenza di iniziative concrete quali l’attivazione o la richiesta di studi clinici mirati sui pazienti dell’area SIN, programmi strutturati di biomonitoraggio umano, valutazioni tossicologiche individuali o protocolli anamnestici ambientali sistematici.

Sotto il profilo scientifico e istituzionale, è improprio sostenere che soltanto l’Istituto Superiore di Sanità sia titolato a produrre valutazioni affidabili in ambito sanitario. L’ISS svolge una funzione di supporto tecnico-scientifico alle istituzioni, ma non sostituisce l’atto clinico individuale né esaurisce il campo della ricerca medica o dell’osservazione dei pazienti. La medicina si fonda sulla clinica, sull’osservazione diretta, sulla ricerca indipendente e sulla pluralità delle fonti scientifiche qualificate. Attribuire all’ISS un monopolio della verità sanitaria rappresenta una distorsione del metodo scientifico e del sistema sanitario.

L’affermazione secondo cui soltanto l’ISS sarebbe fonte affidabile rischia di delegittimare l’attività dei medici sul territorio, scoraggiare l’indagine clinica autonoma e indurre un’inerzia sanitaria in attesa di pronunciamenti centrali, con potenziale ritardo nell’individuazione del danno sanitario — evenienza particolarmente grave in un’area classificata SIN. In tale contesto, l’indagine clinica non può essere definita “allarmismo”: essa costituisce applicazione del principio di precauzione e dovere professionale del medico. L’etichettatura di allarmismo può produrre un effetto inibitorio sull’intero sistema sanitario.

Sul piano metodologico, è infondato ritenere che l’indagine clinica o osservazionale debba essere preceduta da una pubblicazione scientifica. In medicina la clinica precede la pubblicazione; la pubblicazione discende dall’osservazione. Subordinare l’indagine alla pubblicazione equivale, di fatto, a sospendere la prevenzione. La pubblicazione rappresenta una fase successiva del processo scientifico, non un prerequisito dell’atto clinico.

Definire “allarmista” l’attività di osservazione clinica e pretendere una preventiva pubblicazione scientifica quale condizione di legittimità dell’indagine medica non costituisce prudenza scientifica, bensì inibizione del metodo clinico e del dovere professionale del medico. Non è ammissibile una forma di autocensura clinica, con potenziale danno diretto e immediato alla prevenzione oncologica, particolarmente grave in un contesto qualificato quale Sito di Interesse Nazionale.

Il sottoscritto, in quanto medico, risponde esclusivamente alla propria coscienza professionale, al Giuramento di Ippocrate e al principio costituzionale di tutela della salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che impone la protezione della salute individuale e collettiva quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse primario della collettività. In tale cornice, l’intervento clinico in presenza di segnalazioni sanitarie non rappresenta una facoltà discrezionale, bensì un obbligo giuridico e morale.

L’attività svolta è ispirata esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, in territori caratterizzati da rischio ambientale riconosciuto e da segnalazioni cliniche che imponevano un immediato intervento medico in favore dei pazienti.

In un Sito di Interesse Nazionale la tutela della salute non può attendere un’unica voce né essere subordinata a criteri editoriali. La medicina vive di pluralità clinica, non di monopolio scientifico. Stabilire se, quando e come un’indagine clinica sia ammissibile o scientificamente valida non rientra nelle funzioni dell’Ordine professionale, che non autorizza l’atto medico, non valuta protocolli clinici individuali e non può assumere posizioni idonee a inibire l’esercizio della professione sanitaria in contesti di rischio accertato. Ogni diversa interpretazione non risulta coerente con la figura professionale dello scrivente né con i risultati concretamente raggiunti nella cura dei pazienti, che costituisce la funzione primaria dell’attività medica e non può subire indebiti condizionamenti dell’autonomia e della responsabilità di fronte al paziente.

*medico oncologo
consulente scientifico Ona

 

 

 


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