Avvocatura regionale. Il "delitto" commesso dal Presidente e dal Segretario generale

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Cittadella Regionale
  28 agosto 2020 20:41

“Cui prodest scelusis fecit”, diceva Medea nell’omonima tragedia di Seneca: “il delitto l’ha commesso colui al quale esso giova”. Con tali parole la protagonista tentava di giustificare le sue azioni chiamando in causa Giasone, colui per il quale i crimini sono stati commessi.

Dal teatro della Roma imperiale dispotica di Nerone agli Uffici della Cittadella contemporanea autoritaria, guidata dal Presidente Santelli, il passo è davvero breve e l’espressione latina è sempre tristemente valida: “cui prodest”?

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Il “delitto”, nel nostro caso, è stato commesso dal Presidente della Giunta mediante la nomina dell’avv. Maurizio Borgo a coordinatore ad interim dell’Avvocatura regionale. “Delitto” certamente doloso vista la qualificazione e preparazione dell’avvocato Santelli e dell’avvocato Borgo, quest’ultimo finanche “Avvocato dello Stato alla IV Classe di stipendio (equiparato a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione)”, per come ricorda la stessa Presidente nel decreto di nomina.

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L’incarico così conferitogli – e già oggetto di specifica segnalazione all’Avvocatura Generale dello Stato, al Consiglio Nazionale Forense e alla Procura della Corte dei Conti - è certamente un “delitto”, avendo in tal modo la Presidente e il suo Segretario generale determinato la paralisi letale e totale dell’attività di difesa della Regione Calabria, impedendo che ben 18 Colleghi Avvocati componenti l’Avvocatura regionale (tutti in possesso, costoro certamente sì, dei requisiti per poter coordinare e reggere l’Avvocatura) possano giornalmente rappresentare e tutelare nei vari gradi di giudizio e nelle differenti giurisdizioni gli interessi economici e giuridici della nostra Regione, di noi tutti; avendo, in altre parole, estinto la finalità istituzionale dell’avvocatura medesima, indicata dall’art. 10 della Legge regionale n° 7/1996 nella necessità di garantire “L’efficace andamento e l’unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali”.

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Invero, il ruolo di dirigente generale del Dipartimento Segretariato rivestito dall’avv. Borgo e la mancata sua iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo (ex art. 23 della Legge Professionale n° 247/2012) – carenze ben note ab origine ai due protagonisti della tragedia locale –­ determinano irrimediabilmente l’impossibilità per l’avv. Borgo di firmare i decreti di conferimento incarico difensivo ai vari Colleghi che, dunque, hanno “le mani legate” e nessuna attività difensiva possono e potranno compiere. Diversamente, se il coordinatore/dirigente /segretario generale firmasse in carenza palese di potere e di legittimazione, gli stessi decreti di conferimento incarico sarebbero nulli e dunque facilmente e immediatamente impugnabili dalle controparti.

E così, le cause, i ricorsi, le citazioni, le diffide, gli arbitrati, i decreti ingiuntivi si sommano giornalmente a decine e decine sulla scrivania del coordinatore privo di competenza e legittimazione, sin dal 17 agosto giorno della sua nomina, senza che nessuna di tali vertenze possa trovare immediata risposta giudiziale difensiva da parte dell’Amministrazione. E tra le cause che giacciono sulla scrivania del coordinatore vi è anche la costituzione di parte civile nel procedimento “Rinascita-Scott”.  In tal modo, alla paralisi immediata dell’attività di tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione conseguirà anche un esborso economico non indifferente, tra condanne dovute all’assenza di difesa e azioni risarcitorie, alle quali infine faranno eco le (re)azioni della Procura erariale e di quella penale.

Cui prodest?

Così tristemente delineata la tela di fondo, la domanda iniziale ora richiamata non pare possa trovare risposta, non risultando facile individuare il “Giasone” cui la Presidente Santelli attribuisca la responsabilità dei propri atti, la finalità perseguita, l’interesse generale o particolare sotteso alle azioni contro norma commesse. In una ordinaria situazione di voluta inerzia della PA, ci si sarebbe rivolti al segretario generale della stessa Amministrazione, avendo Egli, quale garante della legalità e titolare del potere dirigenziale apicale, la possibilità di sostituirsi al dirigente inerte, ai sensi dell’art. 2 della Legge n° 241/1990. Ma come fare quando le due figure coincidono? Quella del dirigente inerte, illegittimo e incompetente (rectìus: privo di competenza e di requisiti normativi) e quella del segretario generale garante della legalità?

L’unica alternativa è allora quella perseguita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e fatta propria dai Colleghi dell’Avvocatura regionale, estromessi con violenza dai ruoli e dalle funzioni che la legge gli conferisce e ai quali va il sostegno del Consiglio Distrettuale: denunciare e agire giudizialmente.

E, quindi l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Anticorruzione Nazionale e l’Anticorruzione Regionale, la Procura presso il Tribunale di Catanzaro e l’Ufficio di Procura presso la Corte dei Conti di Catanzaro, dovrebbero intervenire, ciascuno per quanto di competenza, per il ripristino della legalità violata e per il rispetto delle norme e delle finalità cui l’Avvocatura – pubblica e del libero Foro – è protesa. 

                                                               (r.c.)

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