
Parte dalla conferma della legittimità degli accertamenti TARI emessi dal Comune di Cropani la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, che ha respinto l'appello presentato dalla società BB Italia Srl, confermando integralmente quanto già stabilito in primo grado. Una decisione che rappresenta un importante risultato per l'ente comunale, difeso dall'avvocato Giancarlo Pitari.
La vicenda trae origine da una serie di avvisi di accertamento notificati dal Comune di Cropani per il mancato o parziale pagamento della TARI relativa agli anni dal 2018 al 2022, per un importo complessivo superiore ai 168 mila euro. Gli atti riguardavano attività riconducibili ai settori alberghiero, della ristorazione e del campeggio.
La società aveva contestato gli accertamenti sostenendo, tra l'altro, la mancata notifica di atti preliminari, la prescrizione di parte delle somme richieste e un presunto difetto di motivazione degli avvisi. Tesi che, tuttavia, non hanno convinto né i giudici di primo grado né quelli d'appello.
Nel corso del giudizio di secondo grado, il Comune di Cropani, rappresentato e difeso dall'avvocato Pitari, ha ribadito la piena correttezza dell'operato amministrativo. La Corte ha condiviso tale impostazione, evidenziando come gli avvisi fossero stati notificati nei termini previsti e contenessero tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e difendersi adeguatamente.
I giudici hanno inoltre chiarito che, per gli avvisi emessi dopo il 1° gennaio 2020, non è più necessario l'invio di un ulteriore atto preliminare prima dell'avvio della riscossione, essendo oggi prevista una procedura semplificata che rende direttamente esecutivi gli accertamenti. Una precisazione destinata a fare giurisprudenza.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato l'appello della società, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l'appellante anche al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, quantificate in 3 mila euro oltre accessori di legge.
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