Calabria zona arancione: da lunedì didattica in presenza fino alla terza media e al 70% alle superiori

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images Calabria zona arancione: da lunedì didattica in presenza fino alla terza media e al 70% alle superiori

  23 aprile 2021 17:35

di GABRIELE RUBINO

Quasi tutta Italia da lunedì 26 aprile riassaporerà le riaperture ma non la Calabria. Per un'altra settimana, la terza, sarà zona arancione. Dunque, saranno confermate la maggior parte delle misure già in vigore oggi. Tuttavia, l'ultimo decreto del governo -da ieri in Gazzetta Ufficiale (LEGGI QUI)-, stabilisce nuove regole sulla scuola applicabili tanto alla zona gialla quanto a quella arancione. Fino alla terza media sarà garantita la didattica in presenza integrale, mentre alle superiori si parte da un minimo del 70%. Anche per l'università la priorità indicata dalle norme spinge alla presenza. Inoltre in tema di spostamenti, le nuove misure prevedono la possibilità di spostarsi in entrata e in uscita dai territori in zona arancione e rossa non soltanto per le comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità ma anche a coloro saranno muniti delle certificazioni verdi. Green pass che si può riconoscere alle persone vaccinate o guarite (con validità di 6 mesi) o a chi ha avuto un tampone antigienico o molecolare negativo 48 ore prima. 

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Per sperare nel passaggio in zona gialla sarà decisivo quindi il prossimo monitoraggio che come al solito arriverà nella giornata di venerdì. La Calabria parte da un Rt di 1.03, uno scenario di tipo 1 e classificazione complessiva del rischio 'alta'. I parametri legati a quest'ultimo elemento (sovraccarico delle strutture ospedaliere) dovranno migliorare. 

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Nel frattempo restano in vigore le seguenti misure. 

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SPOSTAMENTI- Gli spostamenti fuori regione o verso un altro comune devono essere motivati sempre da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altre situazioni di necessità. Resta consentito il rientro presso la residenza, domicilio, abitazione e seconda casa (anche fuori regione, salvo provvedimenti restrittivi regionali). Chi sarà munito delle certificazioni verdi potrà entrare e uscire dalla Calabria. All'interno del proprio comune  resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”, dalle 22 alle 5. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

SCUOLE- Il decreto dispone la didattica in presenza integrale fino alla terza media, mentre alle superiori si va dal minimo dal 70 al massimo del 100%. In linea di massima la presenza integrale (e il 50% alle superiori) è una norma non derogabile. A meno che non ci siano casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. Per le università l'indicazione del decreto è della 'priorità' alla presenza.

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE- Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione non potranno servire ai tavoli ma si limitano alla consegna a domicilio e all'asporto. In quest'ultimo caso è consentito fino alle 22. Fino alle 18 per i bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3). È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti.

NEGOZI- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Restano comunque chiusi cinema, teatri, sale bingo e centri scommesse. 

SPORT-  Sono consentite la passeggiata e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

 

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