
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
La figura dell’avvocato occupa una posizione centrale nell’ordinamento giuridico e nella vita democratica. Non è soltanto un tecnico del diritto, ma il soggetto attraverso cui si realizza concretamente il diritto di difesa. Proprio per questo, la sua autorevolezza non si misura esclusivamente sulla capacità argomentativa, ma sulla credibilità complessiva della sua condotta.
Il Codice Deontologico Forense costruisce attorno a questa funzione un sistema di doveri che non ha carattere meramente formale, ma sostanziale: lealtà, correttezza, dignità, riservatezza e continenza. Non si tratta di principi astratti, bensì delle condizioni che rendono possibile la fiducia tra cittadino e difensore.
In tale prospettiva, un elemento essenziale è rappresentato dal dovere di riservatezza, che non si esaurisce con la conclusione del mandato professionale. Le informazioni apprese nell’esercizio della difesa restano infatti coperte da un vincolo che sopravvive alla revoca dell’incarico, alla rinuncia o al semplice trascorrere del tempo. È un vincolo che non tutela soltanto il singolo assistito, ma l’intera funzione difensiva.
Il problema si pone quando tali conoscenze vengono riutilizzate, anche indirettamente, per esprimere considerazioni personali, valutazioni o ricostruzioni che esulano dalle esigenze strettamente processuali o difensive. In particolare, quando tra professionisti, o tra avvocato ed ex assistito, siano maturati nel tempo contrasti o tensioni personali, il rischio che il patrimonio informativo acquisito venga riattualizzato in chiave polemica o soggettiva diventa più concreto.
In questi casi, il confine deontologico si fa sottile. L’avvocato non è chiamato a trasformare ciò che ha appreso nell’esercizio del mandato in uno strumento di contrapposizione personale o di rivalsa. Il suo ruolo impone una disciplina espressiva che esclude la contaminazione tra vicende professionali pregresse ed esigenze personali sopravvenute.
Il tema assume particolare rilievo quando il professionista si rivolge all’autorità giudiziaria. In quel contesto, la parola dell’avvocato è destinata a incidere sul processo e deve quindi mantenere un livello massimo di rigore. Il richiamo a circostanze apprese nel corso di precedenti incarichi non può diventare occasione per formulare giudizi personali, soprattutto quando tali giudizi non risultano strettamente funzionali all’oggetto della procedura o della difesa.
Ancora più delicato è il caso in cui le ricostruzioni dei fatti non si limitino a una rappresentazione oggettiva, ma si traducano in narrazioni selettive, enfatizzate o non pienamente riscontrabili nei loro elementi essenziali. Anche una verità parziale, una ricostruzione approssimativa o una lettura orientata dei fatti può alterare il significato complessivo degli eventi, incidendo sul dovere di correttezza e continenza che governa l’esercizio della professione forense.
Quando poi tali modalità espressive si innestano su rapporti personali deteriorati, il rischio è che la comunicazione perda il suo carattere tecnico e si trasformi in una forma di rappresentazione soggettiva della vicenda, lontana dall’equilibrio che dovrebbe caratterizzare il ruolo del difensore.
In questo senso, la figura dell’avvocato rischia di subire una trasformazione: da garante della razionalità del conflitto giuridico a soggetto coinvolto emotivamente nella contesa, fino ad assumere tratti più vicini a una partecipazione personale che a una funzione professionale. È una deriva che incide non soltanto sulla percezione esterna del singolo professionista, ma sulla stessa tenuta simbolica dell’avvocatura.
Il prestigio della toga, infatti, non si esaurisce nella competenza tecnica, ma si fonda sulla capacità di mantenere distanza, misura e autonomia di giudizio anche nei contesti più conflittuali. L’avvocato non è chiamato a essere parte di una narrazione soggettiva dei fatti, né a trasformare il proprio vissuto professionale in uno strumento di interpretazione personale delle vicende.
È proprio nella capacità di separare la funzione difensiva dalle dinamiche individuali che si misura la solidità deontologica della professione. Quando questa separazione viene meno, non si incrina soltanto la posizione del singolo professionista, ma si indebolisce il principio stesso su cui si regge il rapporto fiduciario tra cittadino e giustizia.
*Avvocato
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