Ricorso infondato. Un altro capitolo si aggiunge alla vicenda della "Battaglina", la discarica, isola ecologica, di rifiuti non pericolosi e di impianti atti alla selezione per il recupero e il riciclaggio, su un terreno a San Floro, di proprietà del Comune di Borgia.
Il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, Fabrizio Cosentino ha affermato infatti, la natura di uso civico dei suoli (di proprietà del Comune di Borgia ma siti nel territorio del Comune di San Floro) su cui era stato autorizzato ed avviato l’intervento costituito dalla Isola Ecologica denominato Battaglina, rigettando anche il ricorso con cui la società autrice del’intervento, la Sirim srl, aveva chiesto l’annullamento del decreto regionale che, approvando la perizia dell’istruttore demaniale) aveva appunto dichiarato la esistenza del detto uso civico costitutivo di un rapporto di demanio indisponibile.
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E così, si registra un arresto relativo alla costituzione dell’isola ecologica originariamente approvata ed autorizzata dalle Autorità esponenziali dei relativi interessi (anche con autorizzazione unica regionale, nulla osta paesaggistico, permesso di costruzione, contratto di concessione) ma che aveva trovato una profonda e motivata opposizione ella cittadinanza di Borgia e dei relativi esponenti per cui tutte le autorità che si erano espresse hanno riconosciuto la illegittimità degli atti autorizzativi e contrattuali (con particolare riferimento alla natura indisponibile del terreno in conseguenza della esistenza dell’uso civico in forza del quale il terreno aveva la natura di demanio indisponibile) annullando i rispettivi atti autorizzativi per cui il Comune di Borgia ha dichiarato la risoluzione del contratto di concessione per impossibilità sopravvenuta costituita dalla sopravvenuta assenza dei titoli autorizzativi annullati perché ritenuti illegittimi ordinando la restituzione con sgombero del terreno occupato dalla Sirim con la riduzione in pristino quanto alle opere già realizzate.
Da qui un conseguente ampio contenzioso giudiziario poiché la Sirim ha impugnato tutti gli interventi caducatori della Regione e dei comuni (di Borgia e di San Floro) che hanno visto fino a questo momento il rigetto dei ricorsi della stessa Sirim da parte del TAR della Calabria con sentenze però impugnate dalla stessa Sirim davanti al Consiglio di Stato che però, ha sospeso la decisione di secondo grado in attesa della decisione giurisdizionale sulla esistenza dell'uso civico essendo tale natura essenziale quanto alla definicio della legittimità dei provvedimenti caducatori sub iudice.
La decisione del Commissario, competente ad accertare l’uso civico risulta ora di importanza per la decisione sospesa in attesa di tale definizione ed è significativo, a tal proposito il fatto che la sentenza oggi depositata dimostra inconfutabilmente la esistenza dell’uso civico sulla base di consulenza tecnica d'ufficio a seguito della quale la esistenza dell’uso civico non appare contestata ora nemmeno dalla stessa Sirim che sostiene ora il fatto che vi sarebbe stata una sdemanializzazione implicita anche per mancato uso ed utilizzazione incompatibile.
Anche tale tesi però è disattesa della sentenza che richiama anche i principi (affermato dalla Cassazione e dalla stessa Corte Costituzionale in una vertenza relativa a Comune Calabrese) secondo cui non è nemmeno in ipotesi ammissibile la sdermanialzzazione implicita dell’uso civico che richiederebbe invece un provvedimento espressa reso nelle more ed i presupposti della legge.
Hanno contraddetto le tesi della Sirim le parti resistenti con la Regione difesa dall’avv. G.Naimo, il Comune di Borgia difeso dall’avv. Francesco Scalzi, un gruppo di cittadini di Borgia (di cui il Commissario ha riconosciuto la legittimazione ad intervenire nel giudizio) difesi dall’avv. Salvatore Gullì. Non è costituito il Comune di San Floro ancorchè interessato considerato che il suolo rientra bel territorio di San Floro che ha anche rilasciato il permesso di costruire (già oggetto di impugnativa da parte della Sirim)
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