
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Quaranta minuti di trattativa sul cavalcavia. Quaranta minuti nei quali gli uomini delle forze dell’ordine hanno tentato di convincere Federico Vella a non compiere l’ultimo gesto.
Poi la morte.
Quelle immagini fanno riflettere sul momento finale, ma forse dovrebbero indurci a guardare soprattutto a ciò che accade prima.
Perché quando una donna arriva a essere uccisa, molto spesso la violenza non è improvvisa. È preceduta da segnali, minacce, persecuzioni, controllo, aggressioni, paura. E qualche volta quei segnali vengono percepiti da persone che stanno intorno alla vittima.
La domanda, allora, diventa inevitabile: che responsabilità ha chi sa?
Siamo soliti dire alla vittima: “Devi denunciare”.
Ma siamo davvero sicuri che una persona sottoposta a violenza sia sempre libera di farlo?
Una donna che vive nella paura può tacere non perché abbia scelto liberamente il silenzio, ma perché è stata privata, progressivamente, della capacità di reagire. La paura può diventare una forma di coercizione psicologica.
E allora il concetto di libertà deve essere affrontato con maggiore serietà.
La libertà individuale è inviolabile, ma incontra il limite dei diritti altrui. E il primo diritto dell’altro è quello alla vita, all’incolumità, alla dignità, alla libertà di scegliere la propria esistenza.
Quando una persona tace perché teme di essere uccisa, quel silenzio non può essere considerato semplicemente una scelta.
È una scelta condizionata dalla paura.
Ed è qui che, a mio avviso, il legislatore dovrebbe intervenire.
Non penso a una norma che trasformi ogni amico, familiare o conoscente in un denunciante obbligato sulla base di una semplice impressione. Sarebbe assurdo e potrebbe produrre conseguenze persino pericolose.
Penso, invece, a una soglia giuridicamente definita di conoscenza qualificata del pericolo.
Quando una persona venga a conoscenza, direttamente o attraverso circostanze concrete e verificabili, di violenze, minacce gravi, persecuzioni o altri comportamenti idonei a far ritenere seriamente attuale il rischio per l'incolumità di una persona, e soprattutto quando emerga che la vittima non riesce a rivolgersi autonomamente alle autorità per paura o condizionamento, dovrebbe esistere un preciso dovere di segnalazione.
Non necessariamente una denuncia penale nel senso tecnico tradizionale, ma almeno una segnalazione tempestiva all'autorità competente, affinché sia quest'ultima a valutare il rischio e ad attivare gli strumenti di protezione.
Non sarebbe una rivoluzione giuridica priva di precedenti.
Il nostro ordinamento conosce già obblighi di denuncia differenziati per determinati soggetti e determinate situazioni. E la stessa Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia, prevede che gli Stati incoraggino la segnalazione alle autorità da parte di chi assista o ritenga probabile un atto di violenza; per i professionisti, prevede inoltre una specifica disciplina sulla possibilità di segnalare gravi episodi di violenza.
Gli articoli 27 e 28 della Convenzione infatti stabiliscono i principi di base per incoraggiare la segnalazione di atti di violenza, lasciando ai singoli Stati membri la piena libertà di legiferare in materia. Tale quadro normativo internazionale promuove l'adozione di misure volte a facilitare l'intervento delle autorità competenti ,pur preservando l'autonomia legislativa interna.
Dunque quello che manca, a mio avviso, è un passaggio culturale e normativo ulteriore: non lasciare interamente sulle spalle della vittima il compito di attivare la propria protezione quando sappiamo che quella vittima potrebbe non essere più realmente libera di farlo.
Perché dopo un femminicidio è troppo facile chiedersi perché lei non abbia denunciato.
Dovremmo cominciare a chiederci anche: chi sapeva? Chi aveva visto? Chi aveva ascoltato? Chi aveva intuito? Chi avrebbe potuto parlare?
Naturalmente, sul piano penale, nessuno può essere definito complice di un omicidio per il solo fatto di non aver denunciato. La responsabilità penale è personale e non può essere costruita attraverso una generica responsabilità morale. Lo impone la stessa Costituzione.
Ma proprio perché non possiamo confondere responsabilità penale e responsabilità morale, possiamo e dobbiamo interrogarci sulla necessità di costruire un diverso dovere giuridico di prevenzione.
Un dovere proporzionato, delimitato, fondato su fatti concreti e su un rischio serio.
Perché proteggere il silenzio di una persona terrorizzata, quando sappiamo che quel silenzio è imposto dalla paura, può significare lasciare campo libero a chi quella paura l'ha generata.
E non vorrei arrivare a dire che chi tace è “colluso” con l'assassino. Giuridicamente sarebbe un'affermazione impropria e pericolosa.
Ma sul piano etico la domanda resta, terribile:
quanto pesa il nostro silenzio quando sapevamo che qualcuno aveva paura di denunciare?
Io una legge in questa direzione la farei.
Una legge che non punisca il semplice sospetto, non trasformi la solidarietà in delazione e non violi la libertà personale, ma che stabilisca che, davanti a un pericolo concreto, grave e conoscibile, nessuno possa rifugiarsi dietro il semplice “non voleva denunciare”.
Perché forse non voleva.
O forse non poteva.
E c'è una differenza enorme.
La giustizia non dovrebbe arrivare soltanto sul cavalcavia, quando restano quaranta minuti per tentare di salvare l'assassino da se stesso.
Dovrebbe arrivare molto prima.
Quando una donna ha paura.
Quando qualcuno lo sa.
Quando qualcuno può ancora parlare.
Avvocato*
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