Catanzaro, rimborso delle commissioni per finanziamento con cessione del quinto: la spunta un consumatore

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Il Tribunale di Catanzaro
  12 ottobre 2023 18:16

Il Tribunale di Catanzaro con recente sentenza di ottobre 2023, ha accolto la domanda di un consumatore difeso dagli Avvocati Jole Le Pera e Giuseppina Frangipane, ritenendo applicabile anche alla legislazione italiana i principi enucleati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nel contenzioso - ormai decennale – tra Consumatori ed Istituti di credito sul rimborso delle commissioni corrisposte al momento della stipula del finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e delega, riconoscendo il diritto del Consumatore ad ottenere il rimborso totale di tutti costi sostenuti, ivi comprese le spese dell’intermediario e quelle assicurative.

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La pronuncia si aggiunge ad altre sentenze favorevoli ottenute dai legali a difesa dei consumatori, nonostante la poca chiarezza del dato normativo ed il tentativo del legislatore di favorire le banche, da ultimo con l’introduzione di un articolo inserito nel decreto sostegni bis del 2021, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 263 di dicembre 2022.

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In tale contesto, il Tribunale di Catanzaro, confermando il proprio orientamento,  ha aperto alla definitiva applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. “LEXITOR”.

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La Corte Europea, esercitando il suo ruolo nomofilattico, volto ad armonizzare la disciplina in materia nei Paesi aderenti, ha privilegiato una interpretazione “logica” delle norme in materia nell’intento di assicurare al consumatore, parte debole del rapporto asimmetrico, una elevata ed effettiva tutela.

In quest’operazione interpretativa, ancorata certamente ad una analisi economica del diritto, si è tenuto conto della tendenza delle banche a confezionare il testo contrattuale attraverso la “minimizzazione” dei costi qualificati rimborsabili e la “massimizzazione” dei costi qualificati non rimborsabili, giovandosi della oggettiva difficoltà del consumatore di distinguere tra le due voci di costo.

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