Ricorso rigettato. Il Tar Calabria - Giovanni Iannini, Presidente; Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore; Alberto Ugo, Referendario – ha rigettato il ricorso proposto da Matilde Talotta, quale titolare del Lido Lo Jonio Ce L'Hai, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Torchia, contro il Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Anna Maria Paladino, nei confronti di Giovanni Valentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Raimondi, per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio de Comune di Catanzaro sulle istanze presentate dalla ricorrente, volte ad ottenere la conclusione del procedimento riguardo il subentro nella concessione demaniale marittima.
I FATTI. Matilde Talotta ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Catanzaro in relazione all’istanza di subentro nella titolarità di una concessione demaniale marittima ex art. 46 cod. nav., protocollata, da ultimo, in data 11 ottobre 2021 con il n. 146942, nonché per l’accertamento e condanna del medesimo Comune a provvedere sull’istanza mediante provvedimento espresso. La ricorrente ha dedotto che, essendo Giovanni Valentino il concessionario dell’area demaniale, ella è affittuaria della struttura balneare ivi insistente. Anzi, essendo stata vittima in due occasioni di incendi dolosi, ed avendo provveduto alla ricostruzione della struttura, ella ne sarebbe divenuta così proprietaria. Per questo ha richiesto il subentro nella concessione.
Il Comune di Catanzaro, costituitosi in giudizio, ha resistito all’avversa azione, così come Giovanni Valentino .
Per i giudici "risulta che Matilde Talotta abbia goduto del complesso aziendale costituente lo stabilimento balneare in forza del contratto di contratto di affitto di azienda stipulato per atto pubblico in data 20 aprile 2016, la cui efficacia temporale è stata fissata al 31 dicembre 2020. Dunque, Matilde Talotta non ha avuto, rispetto al complesso dei beni organizzati in azienda, un rapporto di tipo proprietario: ella ne ha avuto il godimento in ragione di un titolo negoziale, e dunque è detentore qualificato dell’azienda". E ancora: "La ricostruzione dello stabilimento, successivamente ai due incedi dolosi, non ha immutato il rapporto giuridico: rispetto al complesso aziendale, e indipendentemente dalla regolamentazione – dal lato interno – dei rapporti obbligatori tra le parti, Matilde Talotta è rimasta affittuaria dell’azienda. Né si può affermare che la ricorrente sia proprietaria dei fabbricati realizzati sull’area demaniale, intesi individualmente e non quali componenti del compendio aziendale".
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