Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso opportuno fornire alle sedi scolastiche le indicazioni relative ai criteri ed alle modalita` di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025.
Nelle more della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell’area istruzione e ricerca Triennio 2019-2021, la materia continua ad essere assoggettata alla disciplina generale prevista dall’articolo 19 e dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche´ alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, e negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010.
Nelle operazioni di cui all’oggetto, le SS.LL. si atterranno, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, alla disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 garantendo informazione sulle stesse e assicurando la verifica a campione delle dichiarazioni rese.
Si ricorda, altresi`, che:
1. l’articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”;
2. l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”;
3. l’articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.
L’assegnazione degli incarichi dirigenziali e` effettuata nell’ordine sotto riportato, previsto dall’articolo 11, comma 5, del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 aprile 2006, nonche´ secondo i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito 25 maggio 2023, n. 13.
a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.
Fatti salvi i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito n. 13 del 25 maggio 2023, le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2024.
b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale
Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, anche a seguito dell’applicazione del DI 127 del 30.06.23, che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato (art. 11, C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006).
Tutti i dirigenti scolastici titolari di incarico su istituzioni coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica possono chiedere il mutamento di incarico e usufruiscono della precedenza di cui alla fase b) solo se individuati quali “soprannumerari”.
Si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per l’individuazione del dirigente scolastico cosiddetti “soprannumerario” a cui riconoscere la priorita` di cui alla fase b) per l’assegnazione di un nuovo incarico, a seguito della modifica dell’assetto istituzionale di una o piu` istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento.
Al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere la scuola “aggregante” (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o piu` scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola “aggregata” (per via di soppressione e frazionamento di quest’ultima, che viene aggregata, appunto, ad altre scuole). In tali casi, il Dirigente scolastico “soprannumerario” e` individuato nel Dirigente della scuola “aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b). In tali casi, qualora la sede aggregante risulti priva di dirigente titolare, i dirigenti delle scuole aggregate a quella possono concorrere tra loro per l’assegnazione della sede “aggregante” con precedenza rispetto alle domande di assegnazione della medesima sede presentate da dirigenti “soprannumerari” per aggregazione di differenti istituti scolastici.
Nell’ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l’attribuzione di incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell’USR, avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terra` in debito conto i criteri indicati dall’articolo 9 “Mutamento dell’incarico” del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:
a) esperienze professionali e competenze maturate;
b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.
La medesima previsione contrattuale elenca i casi di particolare urgenza e di esigenze familiari da tenere in considerazione in caso di parita` di esperienze professionali complessivamente maturate e anni di titolarita` nelle sedi oggetto di dimensionamento:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.
Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero, al rientro in sede e` garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarita` della stessa e, a parita` cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).
d) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale.
e) Mutamento d’incarico in casi eccezionali.
f) Mobilita` interregionale.
Ai sensi dell’art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente per le operazioni di mobilita` dell’anno scolastico 2024/2025 e` prevista una mobilita` straordinaria dei dirigenti scolastici, per la quale e` reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario di cui al DPIT n. 2788/2023. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2024/2025, alla mobilita` interregionale per l’anno scolastico 2024/2025 puo` essere destinato, in aggiunta, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo, da reintegrare in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilita` per le operazioni di mobilita` dei corrispondenti anni, purche´ non derivino esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura descritta, non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessita` di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.
Inoltre, viene disposto che, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 qualora l’Ufficio scolastico regionale tenuto all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria non abbia posti disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilita` e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessita` di assenso da parte dell’Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.
Si evidenzia, infine, che nell’ambito della medesima disposizione legislativa e` previsto che in
subordine alle sopra richiamate esecuzioni di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo e con precedenza rispetto alle procedure di mobilita` e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici, sono disposte le immissioni in ruolo in attuazione dell’articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14:
“11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessita` di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011”.
Ai sensi dell’art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71, pertanto, per la mobilita` interregionale straordinaria prevista per l’anno scolastico 2024/2025, saranno resi disponibili i posti residuati all’esito delle operazioni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali a cui la legge fa riferimento e poi all’esito delle immissioni in ruolo disposte in attuazione dell’articolo 5, comma 11- undecies, del DL n. 198/2022.
Stante il carattere derogatorio delle disposizioni del DL n. 71/2024, tese a favorire la mobilita` interregionale per l’anno scolastico 2024/2025, partecipano alle operazioni di mobilita` interregionale anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2024, fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico.
In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla disciplina contrattuale vigente, si terra` conto delle attitudini e delle capacita` professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, cosi` come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.
Si ricorda, altresi`, che la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e` definita, per l’anno scolastico 2024-2025, secondo i contingenti indicati dal Decreto interministeriale 30 giugno 2023, n.127 e che l’eventuale maggiorazione in misura non superiore al 2,5 per cento del numero di autonomie scolastiche attivate, limitatamente all’a.s. 2024/2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 83-ter della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dall’articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5- quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111 non rileva ai fini della mobilita` oltre che delle nomine in ruolo
dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Gli Uffici Scolastici Regionali garantiranno la dovuta informazione sindacale sulle sedi disponibili per l’assegnazione degli incarichi.
Si evidenzia, come prima gia` richiamato, che l’articolo 12 del DL n. 71/2024 dispone che le immissioni in ruolo dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili dei soggetti individuati dall’articolo 5, comma 11-undecies, del DL n. 198/2022 (destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con DDG n. 1259/2017 che hanno superato il relativo periodo di formazione e prova) sono disposte in subordine alle esecuzioni di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo e con precedenza rispetto alle procedure di mobilita`. Pertanto, al fine di consentire a codesti Uffici di effettuare le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali, sara` cura della scrivente procedere ad assegnare ai ruoli regionali i destinatari della citata disposizione legislativa, in subordine alle esecuzioni richiamate nella medesima disposizione, con precedenza rispetto alle procedure di mobilita`, dando tempestiva comunicazione a codesti Uffici per la conseguente determinazione del numero di sedi disponibili residuate per la mobilita`.
Termini e adempimenti finali - La domanda per la richiesta di mobilita` per l’anno scolastico 2024/2025 deve essere presentata entro il 25 giugno 2024 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Lo stesso termine dovra` essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all’estero).
Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilita` interregionale. Al fine di consentire la mobilita` interregionale su tutti i posti effettivamente disponibili come meglio successivamente specificato, i dirigenti scolastici che vogliano presentare domanda per la mobilita` interregionale possono chiedere fino ad un massimo di quattro regioni indicando l’ordine di priorita` tra le stesse. Entro il 28 giugno 2023 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande di mobilita` interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione.
Si sottolinea che, nell’ambito della mobilita` interregionale per l’anno scolastico 2024/2025, l’Ufficio scolastico di destinazione esprime diniego solo nel caso in cui dall’eventuale accoglimento della domanda derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, o per la necessita` di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima, ai sensi delle richiamate modifiche apportate dall’art. 12 del DL n. 71/2024.
In caso di domande di mobilita` interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a cio` destinabile, calcolata ai sensi del novellato articolo 19-quater sopra richiamato, si suggerisce di adottare i criteri di priorita` riferiti alle fattispecie previste dal CCNL 2010 prima ampiamente richiamati.
Qualora la richiesta di mobilita` interregionale sia presentata per piu` di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande a tutti gli Uffici scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilita` in ingresso entro il 10 luglio 2024, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza, in modo da consentire agli USR coinvolti di procedere agli eventuali ulteriori scorrimenti entro il 15 luglio 2024 in accoglimento delle ulteriori richieste di mobilita` interregionale in ingresso precedentemente non accolte, e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessita` di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2023.
Trattamento e comunicazione dati personali - Si evidenzia, infine, la necessita` di curare la redazione e pubblicazione degli atti riguardanti le procedure oggetto della presente nota in conformita` con la vigente normativa in tema di trattamento e comunicazione dei dati personali.
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