Conidi Ridola: "Dall'onore alla dignità, la gelosia tra passato e presente del diritto"

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  04 febbraio 2026 12:40

di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, che esclude la gelosia da qualsiasi funzione attenuante quando la violenza nasce da un tradimento o dalla fine di una relazione, non è soltanto una decisione tecnica. È il punto di arrivo di un lungo percorso giuridico e culturale che racconta, forse meglio di molte riforme legislative, l’evoluzione del nostro ordinamento e della società che esso riflette.

La Suprema Corte afferma, nella motivazione, che la gelosia non incide sulla capacità di autodeterminazione dell’agente e non può essere elevata a causa di giustificazione o di mitigazione della responsabilità penale. Quando, anzi, si traduce in una condotta violenta ispirata a una logica di possesso o di punizione, essa può assumere il significato di un movente futile o abietto, rivelatore di una particolare riprovevolezza dell’agire.

Per comprendere la portata di queste parole occorre tornare indietro di quasi un secolo, al Codice penale del 1930. L’articolo 587, espressione della cultura giuridica del tempo, prevedeva il cosiddetto delitto d’onore: chi uccideva il coniuge, la figlia o la sorella, sorpresi in una relazione “illegittima”, beneficiava di una drastica riduzione di pena. La gelosia e l’ira determinate dall’offesa all’onore proprio e della famiglia non erano solo comprese, ma normativamente valorizzate.

Non si trattava di un dettaglio tecnico, bensì di una precisa scelta di civiltà. L’onore familiare, letto attraverso una lente patriarcale e gerarchica, veniva elevato a bene giuridico capace di comprimere la tutela della vita e della persona. Il diritto, in quella fase storica, non si limitava a regolare i comportamenti: legittimava una visione delle relazioni affettive fondata sul controllo e, in ultima analisi, sul possesso.

La frattura con quel modello si apre con la Costituzione repubblicana, che pone al centro la pari dignità sociale e l’eguaglianza di tutti i cittadini. Eppure, il delitto d’onore rimane formalmente in vigore fino al 1981, quando il legislatore ne sancisce finalmente l’abrogazione. È un passaggio tardivo ma simbolicamente decisivo: da quel momento l’ordinamento smette di riconoscere all’onore un valore capace di attenuare la responsabilità per la violenza.

Da allora, il baricentro del sistema penale si sposta progressivamente verso la tutela dell’individuo, della sua libertà e della sua integrità. La recente pronuncia della Cassazione si colloca in questa linea di continuità: chiarisce che il tradimento o la fine di una relazione non costituiscono un’offesa giuridicamente rilevante tale da giustificare, neppure sul piano attenuante, una reazione violenta. Al contrario, quando l’azione è mossa da una gelosia punitiva e possessiva, il movente può diventare indice di maggiore gravità.

Come avvocato, colgo in questo passaggio qualcosa che va oltre il perimetro del singolo processo. Il diritto, ancora una volta, si rivela come un organismo vivo, che si trasforma insieme alla società. Dove un tempo la norma vedeva l’onore da difendere, oggi la giurisprudenza vede la persona da tutelare. Dove prima si cercava una comprensione emotiva, oggi si afferma un principio di responsabilità piena.

Il percorso che conduce dall’articolo 587 del Codice Rocco alle parole della Cassazione di oggi racconta, in filigrana, l’evoluzione della nostra civiltà giuridica. La gelosia, da movente privilegiato e quasi legittimato, diventa il segno di una cultura del possesso che l’ordinamento non solo non giustifica più, ma guarda con sospetto e, in certi casi, con severità proprio perchè costituisce l'anteprima e l'humus di un prevedibile delitto,oggi fin troppo frequente,ovvero l'uccisione di un individuo che non vuole essere più oggetto di proprietà o possesso altrui.

In questo senso, le sentenze non sono soltanto applicazioni di norme. Sono atti che contribuiscono a ridefinire ciò che una società considera accettabile e giusto. E il messaggio che oggi arriva dalla Suprema Corte è chiaro: nessun sentimento, per quanto intenso, può trasformarsi in alibi per la violenza.

*Avvocato


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