Conidi Ridola: "I 180 giorni del collaboratore: il paradosso di una verità che può portare in carcere"

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Conidi Ridola: "I 180 giorni del collaboratore: il paradosso di una verità che può portare in carcere"


  20 agosto 2026 10:50

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA *

Può accadere che una persona venga arrestata sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha parlato oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge. E può accadere, poi, che quelle stesse dichiarazioni non possano essere utilizzate nel dibattimento per fondare una condanna, se rimangono soltanto nei verbali investigativi. È questo uno dei cortocircuiti più delicati del sistema delle collaborazioni di giustizia. L’art. 16-quater del D.L. 8/1991, introdotto dalla legge n. 45 del 2001, impone al collaboratore di rappresentare entro 180 giorni i contenuti della propria collaborazione. La ratio è evidente: evitare le cosiddette dichiarazioni “a rate” o “ad orologeria”, garantendo la genuinità del racconto. Ma le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 1149 del 25 settembre 2008, depositata nel 2009, hanno chiarito che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive è relativa e riguarda la fase dibattimentale: esse possono essere utilizzate durante le indagini preliminari, anche per l’adozione di misure cautelari personali e reali.  In altre parole, una dichiarazione resa dopo il 180° giorno può contribuire a determinare quei “gravi indizi di colpevolezza” sulla cui base una persona può essere privata della libertà. Ma quella stessa dichiarazione, se non viene poi ritualmente riproposta nel contraddittorio dibattimentale, non può essere trasformata automaticamente in prova della responsabilità. La Cassazione ha infatti distinto le dichiarazioni investigative tardive da quelle rese direttamente davanti al giudice nel contraddittorio tra le parti: queste ultime possono essere utilizzate, perché non sono colpite dal divieto previsto dall’art. 16-quater per le dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.  Ed ecco il paradosso: si può immaginare la scena di un uomo arrestato nel cuore della notte perché un collaboratore, dopo la scadenza dei 180 giorni, ha raccontato un fatto grave che lo riguarda; poi, mesi o anni dopo, nel processo, quel collaboratore non conferma quelle accuse o non le ripropone nel contraddittorio. In quel caso il verbale tardivo non può diventare, da solo, la prova della condanna. Non significa, naturalmente, che l’imputato debba necessariamente essere assolto: il processo potrà fondarsi su altri elementi. Ma il cortocircuito esiste ed è evidente. La stessa Cassazione, anche recentemente, ha ribadito che la tardività non determina un’inutilizzabilità assoluta e che, proprio perché la dichiarazione può essere utilizzata nella fase cautelare, il giudice deve sottoporre la sua attendibilità a un vaglio particolarmente penetrante, considerando anche le ragioni del ritardo.  Ma è proprio qui che emerge il problema più difficile, quello che riguarda il difensore. Dopo trent’anni di professione e di esperienza anche nella difesa di collaboratori di giustizia, posso dire che il momento in cui, alla scadenza dei 180 giorni, un collaboratore riferisce di avere “dimenticato” un fatto grave è uno dei momenti più delicati della difesa. Il difensore non può decidere al suo posto, né può suggerirgli una verità conveniente. Deve spiegargli, con assoluta chiarezza, le conseguenze della sua scelta: deve spronarlo a raccontare tutto ciò che realmente sa e ricorda, perché la completezza della collaborazione è anche la tutela della sua credibilità; ma deve contemporaneamente avvertirlo che una nuova accusa, particolarmente grave, priva di riscontri e comparsa soltanto dopo il termine, potrebbe essere letta come un tentativo di aggiungere qualcosa alla collaborazione o, peggio, come una costruzione successiva. E deve spiegargli anche un altro rischio: se domani un altro collaboratore dovesse riferire lo stesso episodio e risultasse che il primo ne era già a conoscenza, quella che oggi viene definita “dimenticanza” potrebbe assumere il significato di una reticenza consapevole, con conseguenze molto serie anche sul mantenimento del rapporto di collaborazione e del programma di protezione, da valutare naturalmente caso per caso. È questo, forse, il punto nel quale il diritto incontra la responsabilità umana del difensore: tutelare il collaboratore significa anche impedirgli di compromettere, con una verità tardiva e non adeguatamente spiegata, quella credibilità che rappresenta il fondamento stesso della sua collaborazione con lo Stato

*Avvocato