Conidi Ridola: "Il collaboratore di giustizia non è un bancomat, permessi premio e capitalizzazioni non si vendono"

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  04 settembre 2026 15:19

di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA*


Capitalizzazioni e permessi: non sono “pratiche” degli avvocati
C’è un equivoco che, quando riguarda i collaboratori di giustizia, dovrebbe essere chiarito una volta per tutte: la capitalizzazione, così come i permessi e gli altri istituti collegati alla posizione del collaboratore, non sono “pratiche” che l’avvocato può procurare attraverso conoscenze, contatti personali o presunte corsie preferenziali.
Sono procedure disciplinate da una normativa speciale, che attribuisce competenze precise agli organi istituzionalmente preposti alla gestione delle misure di protezione.
Il Servizio Centrale di Protezione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, attua e specifica le modalità esecutive del programma speciale deliberato dalla Commissione Centrale; la stessa normativa disciplina le misure di assistenza economica e le modalità attraverso le quali esse vengono riconosciute.
Questo significa una cosa molto semplice: l’avvocato può assistere, consigliare, rappresentare e tutelare il proprio assistito nelle forme consentite dalla legge, ma non può trasformarsi nel tramite personale attraverso il quale ottenere un provvedimento amministrativo.
E soprattutto non può essere presentata come una prestazione professionale la capacità di “avere contatti” con il Servizio Centrale di Protezione o di poter incidere sulle sue determinazioni.
Perché, se così fosse, si finirebbe per trasformare una procedura regolata dalla legge in una sorta di mercato delle relazioni personali.
Ed è proprio questo che va evitato.
Il collaboratore di giustizia non dovrebbe essere indotto a credere che la propria posizione possa diventare più favorevole pagando un professionista che prometta di “far arrivare” una capitalizzazione, accelerare una procedura o ottenere un risultato grazie a presunti rapporti privilegiati.
L’avvocato viene pagato per il lavoro giuridico che svolge, non per il risultato amministrativo che promette di procurare attraverso presunte conoscenze.
È una distinzione essenziale, anche sotto il profilo deontologico.
Diverso è, naturalmente, il compenso dovuto per una effettiva attività professionale: studio della posizione, esame della normativa, redazione di istanze, interlocuzione formale con gli uffici competenti, assistenza e tutela dei diritti del collaboratore.
Ma altra cosa è assumere un mandato specificamente finalizzato a “fare ottenere la capitalizzazione”, lasciando intendere che il professionista disponga di canali privilegiati o di una particolare capacità di intervento presso il Servizio Centrale.
Quella non è una “specializzazione”.
E non può diventare una voce tariffaria fondata sulla promessa di un risultato che non appartiene alla disponibilità dell’avvocato.
La stessa normativa, del resto, riconosce espressamente l’assistenza legale nell’ambito delle misure di protezione, prevedendone anche la relativa disciplina economica.
La questione, dunque, non è se un avvocato possa occuparsi professionalmente di collaboratori di giustizia. Certamente può e deve farlo quando vi sia una reale esigenza di tutela.
La questione è un’altra: non confondere l’attività difensiva con l’intermediazione e, soprattutto, non far credere al collaboratore che la legge possa essere sostituita dalle conoscenze personali.
Perché la capitalizzazione non è un favore.
Il permesso non è un favore.
La protezione non è un favore.
Sono istituti disciplinati dalla legge e dalle procedure previste dalla legge.
E proprio per questo non dovrebbero mai diventare strumenti attraverso i quali qualcuno possa promettere ciò che, giuridicamente, non è nella sua disponibilità.

*Avvocato