
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
La pubblicazione delle motivazioni della sentenza d’appello del processo “Imponimento” e il contestuale ricorso per Cassazione della Procura Generale riaprono una questione che, al di là dell’esito dei singoli giudizi, merita una riflessione sul modo in cui viene ricostruito e valutato il fenomeno mafioso. Una premessa è però necessaria. Non esistono processi penali fotocopia. Ogni procedimento nasce in un determinato momento storico, sulla base delle indagini compiute fino a quel momento e del materiale probatorio che l’accusa riesce a raccogliere e sottoporre al giudice. È dunque evidente che due processi, pur riguardando fatti, persone e organizzazioni in parte coincidenti, possano giungere a conclusioni differenti.
Ma proprio questa considerazione rende ancora più interessante ciò che emerge dal confronto tra “Imponimento” e “Petrolmafie”. In “Imponimento”, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’esistenza di un stabile accordo di spartizione degli affari e dei territori tra le consorterie Anello, Mancuso e Bonavota. Nel diverso procedimento “Petrolmafie”, nato anche dalla cooperazione investigativa tra le DDA di Catanzaro e Reggio Calabria, quella stessa dinamica di rapporti e di spartizione degli interessi economici tra gruppi criminali viene invece rappresentata attraverso un quadro probatorio che ne sostiene l’esistenza come fatto storico.
Il punto, allora, non è stabilire quale processo debba necessariamente prevalere sull’altro. Sarebbe una conclusione giuridicamente impropria. Il punto è un altro: come può lo stesso fenomeno criminale, quando ricostruito attraverso fonti e segmenti probatori che in parte si intersecano, assumere una consistenza così diversa a seconda del procedimento nel quale viene esaminato?
È qui che entra in gioco la posizione di Francesco Michienzi, che seguo professionalmente dal 2 aprile 2006. Michienzi non è un collaboratore comparso occasionalmente sulla scena processuale. Le sue dichiarazioni hanno rappresentato, nel tempo, una fonte conoscitiva interna alle dinamiche della cosca Anello-Fruci e sono state sottoposte a plurimi vagli giudiziari. Questo non significa, naturalmente, che ogni sua dichiarazione debba essere considerata vera per il solo fatto di provenire da un collaboratore di giustizia. Nel processo penale non esistono credibilità “per appartenenza” e nessun collaboratore può essere sottratto al rigoroso controllo previsto per ogni fonte dichiarativa. Ma una cosa è valutare criticamente una singola dichiarazione, un'altra è mettere in discussione, quasi per effetto riflesso, la complessiva attendibilità di una fonte perché una determinata ricostruzione accusatoria non ha trovato conferma in tutti i suoi segmenti.
È proprio questo, a mio avviso, uno dei passaggi che meritano particolare attenzione. La mancata dimostrazione di un determinato macro-teorema accusatorio non può automaticamente tradursi nella delegittimazione della fonte che ha contribuito a ricostruirlo. Il collaboratore riferisce ciò che conosce. Sarà poi il giudice, sulla base dei riscontri individualizzanti e della complessiva coerenza del narrato, a stabilire quale parte di quella conoscenza possa essere utilizzata per fondare una decisione di condanna. E qui si colloca anche la questione della presunta tardività delle dichiarazioni di Michienzi, affrontata nella sentenza d’appello di “Imponimento”. È un punto che, come difensore del collaboratore, ritengo debba essere attentamente riesaminato nel giudizio di legittimità. La cronologia delle dichiarazioni non è un dettaglio formale: quando si discute della genuinità, della spontaneità e della progressione della collaborazione, stabilire quando una determinata informazione sia stata effettivamente resa diventa essenziale.
Una ricostruzione cronologica non corretta rischia infatti di produrre una conseguenza paradossale: trasformare in tardiva una dichiarazione che, alla luce degli atti e della reale successione temporale delle acquisizioni investigative, potrebbe non esserlo affatto. Ed è proprio in questo contesto che “Petrolmafie” assume un significato particolare. Non perché le risultanze di un processo possano automaticamente costituire prova nell'altro. Non è questo il senso della riflessione. Ma perché quando un determinato quadro criminale trova riscontro in un diverso procedimento, attraverso un'autonoma piattaforma probatoria, quel dato non può essere ignorato sul piano storico e logico, soprattutto quando si discute della plausibilità delle dinamiche descritte da una fonte dichiarativa. La giustizia penale, però, non può essere costruita per suggestioni. Occorre distinguere con estrema precisione tra ciò che è stato provato in un processo, ciò che è stato ritenuto non provato, ciò che è stato escluso e ciò che, invece, trova conferma in altro procedimento. Ed è proprio questa distinzione che rende il confronto tra “Imponimento” e “Petrolmafie” particolarmente significativo.
Il rischio, altrimenti, è quello di cadere in una sorta di frammentazione giudiziaria della realtà criminale: un fenomeno complesso viene scomposto in singoli processi e, alla fine, ciò che in un procedimento appare come un dato acquisito può diventare, in un altro, una mera ipotesi.
Ma la complessità della criminalità organizzata non sempre si lascia racchiudere nei confini rigidi dei singoli capi d'imputazione. Questo non significa attenuare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Significa, al contrario, pretendere che quel principio venga applicato correttamente, senza confondere l'insufficienza della prova di una specifica ricostruzione con l'inaffidabilità dell'intera fonte dalla quale quella ricostruzione ha avuto origine. Il ricorso della Procura Generale contro la sentenza d'appello di “Imponimento”, con le censure relative alla logicità della decisione sull'aggravante mafiosa e sulla prospettata esistenza dei patti di cartello, trasferisce ora la discussione davanti alla Suprema Corte. Sarà la Cassazione, nei limiti propri del giudizio di legittimità, a verificare se la motivazione della sentenza resista alle censure formulate. Da difensore di Francesco Michienzi, mi auguro soprattutto che venga ricostruita con precisione la sequenza dei fatti, delle dichiarazioni e dei riscontri. Perché nei grandi processi di mafia la memoria processuale non può essere affidata alle impressioni. E, soprattutto, non si può chiedere alla verità processuale di essere diversa a seconda del processo nel quale viene raccontata.Le decisioni possono essere differenti, perché differenti possono essere le prove. Ma proprio per questo, quando le prove si incontrano, si sovrappongono e sembrano raccontare la medesima realtà criminale, è dovere dell'interprete interrogarsi sulle ragioni di eventuali asimmetrie. È questo, oggi, il vero paradosso dei due maxiprocessi.
*Avvocato
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