
di Maria Claudia Conidi Ridola *
La recente ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 23165 del 14 luglio 2026 ha riaffermato un principio destinato a far discutere: l'avvocato può essere sanzionato disciplinarmente anche per comportamenti tenuti nella propria vita privata quando essi risultino incompatibili con la dignità, il decoro e la probità richiesti dalla professione.
Il caso riguardava una vicenda di sfruttamento della prostituzione, ritenuta dalla Suprema Corte incompatibile con il ruolo sociale dell'avvocato. Ma il vero significato della pronuncia va ben oltre il fatto concreto.
Non significa che l'Ordine forense possa trasformarsi nel giudice della vita privata dei propri iscritti. Nessuno pretende di sindacare le convinzioni personali, le scelte affettive o gli stili di vita. La libertà individuale resta un valore costituzionalmente garantito.
Esiste, tuttavia, una differenza sostanziale tra la libertà privata e la credibilità pubblica.
L'avvocato non svolge semplicemente un'attività economica. Egli esercita una funzione sociale essenziale, contribuendo all'attuazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. La toga non rappresenta soltanto un titolo professionale, ma un impegno permanente verso la legalità, la correttezza e la tutela dei diritti altrui.
Proprio per questo la responsabilità disciplinare non coincide con quella penale.
Vi sono condotte che integrano reati e vengono giudicate dai tribunali. Ve ne sono altre che, pur non costituendo illecito penale, possono risultare profondamente incompatibili con l'etica forense.
Penso, ad esempio, a comportamenti abituali che denotino un'assoluta incapacità di assumere responsabilità verso la propria famiglia; a situazioni di abuso di sostanze che compromettano lucidità ed equilibrio; a chi scelga consapevolmente di tollerare o favorire contesti di illegalità; ma anche a quelle forme di slealtà nei confronti dei colleghi che, pur non assumendo necessariamente rilievo penale, tradiscono i principi di correttezza e lealtà che costituiscono il fondamento della colleganza forense.
Ugualmente disdicevole, sul piano dell'etica professionale, appare la tendenza a trasformare perfino gli atti di solidarietà in strumenti di autopromozione. La beneficenza, la donazione, il gesto altruistico sono valori autentici quando nascono da uno spirito di servizio. Perdono invece gran parte della loro nobiltà quando vengono ostentati come strumenti di marketing personale o di ricerca del consenso. L'avvocato non costruisce il proprio prestigio attraverso la spettacolarizzazione del bene, ma attraverso la competenza, la sobrietà, la riservatezza e l'esempio quotidiano.
Il prestigio della professione non si misura dal numero dei "like", delle fotografie pubblicate o degli attestati esibiti sui social network. Si misura dalla fiducia che il cittadino ripone in chi è chiamato a difendere libertà, patrimonio, famiglia e dignità.
La deontologia, in fondo, non pretende avvocati perfetti. Pretende avvocati credibili. Ed è forse questa la lezione più importante che emerge dall'ordinanza n. 23165 del 2026: l'avvocato può togliersi la toga, ma non può mai spogliarsi dei valori che essa rappresenta. Perché il decoro non è un obbligo imposto dall'Ordine; è il primo dovere verso i cittadini e verso l'onore dell'intera Avvocatura.
*Avvocato
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