Il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, recependo il dettame del DPCM datato 9 marzo scorso, applicabile sull'intero territorio nazionale”, riguardante le misure urgenti da attuare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha emanato una propria ordinanza contingibile e urgente. Nell’atto, dopo avere fatto riferimento alla precedenti disposizioni del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Calabria, tenendo conto della necessità di recepire con immediatezza le misure ordinate dal più recente DPCM e adottare misure efficaci, opportune ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto, ha ordinato di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro; sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; è interdetto il servizio al banco; si precisa che dopo le ore 18.00 non è consentita neanche la modalità di ristorazione da asporto o con consegna a domicilio; in ogni caso, gli addetti dovranno osservare norme igieniche e precauzioni, quali indossare mascherine e guanti sterili.
Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; gli addetti dovranno osservare norme igieniche e precauzioni, quali indossare mascherine e guanti sterili; è inibita sul territorio comunale qualunque forma di commercio ambulante, fatta eccezione della vendita di frutta e verdura, che è consentita solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e limitatamente ai venditori ambulanti del Comune di Cassano All’Ionio; sono inibiti, altresì, mercati e fiere; sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti; nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e centri associativi; sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nell’ordinanza sindacale, si raccomanda, inoltre, che in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; il titolare o il preposto alla vendita di prodotti alimentari su banco, durante la vendita e manipolazione della merce alimentare posta in vendita, deve indossare idoneo abbigliamento (camice, copricapo, guanti); occorre pulire le superfici dei banchi, delle strutture poste in prossimità della ricezione dei clienti, i banchi per l’esposizione degli alimenti e delle strutture in contatto con la clientela con alcol/cloro; pulire e disinfettare le superfici dei bagni almeno due volte al giorno; l’utilizzo di oggetti monouso; laddove non sia possibile, occorre lavare e sterilizzare tutti gli oggetti utilizzati per la somministrazione delle bevande e degli alimenti (bicchieri, tazzine, posateria e strumenti di lavoro); le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente ordinanza, abbia fatto ingresso sul territorio comunale, deve comunicare tale circostanza al Comando della Polizia Locale, al n.0981780220, al numero messo a disposizione della Regione Calabria 800767676, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalla Regione con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. Si raccomandata l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria: lavarsi spesso le mani e utilizzare soluzioni disinfettanti. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati e farmacie, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Nell’ordinanza sindacale, si dispone, altresì, che la Polizia Municipale, di concerto con le tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, presidino le fermate delle autolinee tenute attive dalla presente ordinanza e le stazioni ferroviarie per garantire la corretta esecuzione delle predette misure, nonché accertino il rispetto delle quarantene obbligatorie; che il Responsabile dell’Area Tecnica provveda all’immediata sanificazione di tutti gli uffici comunali e degli immobili in uso nella disponibilità dell’ente; che copia dell’atto, venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza, a tutti gli operatori del settore trasporti che operano (hanno fermate o linee) sul territorio comunale, al Comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine presenti su Cassano All’Ionio, a tutti gli uffici comunali coinvolti, al Presidente della Regione Calabria, alla Protezione Civile Regionale, all’Azienda Sanitaria Provinciale; e che venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
Il sindaco Papasso, nel corso della mattinata odierna ha presieduto nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, una riunione operativa del C.O.C. per fare il punto della situazione di quanto si registra sul territorio di competenza.
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