
Riceviamo e pubblichiamo
Come ha espresso uno dei massimi esperti di diritto ovvero l'avvocato Paolo Fortunato Cuzzola, tra l'altro ufficiale superiore del Corpo Militare CRI, "La Suprema Corte precisa l'interpretazione della normativa senza precludere futuri interventi legislativi ". Infatti, la recente sentenza della Corte di Cassazione civile n. 4644 del 2 marzo 2026 ha suscitato notevole interesse e alcune perplessità in ordine allo status giuridico del personale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Un'analisi obiettiva del provvedimento rivela tuttavia che la decisione si colloca in un quadro normativo ben definito, senza introdurre elementi dirompenti rispetto all'assetto già delineato dalla riforma del 2012.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla spettanza dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge n. 653 del 1940, istituita per gli impiegati privati richiamati alle armi. Nel caso specifico, un dipendente del Centro Sperimentale di Cinematografia, nella sua veste di capitano del Corpo Militare CRI chiamato in servizio per un periodo di circa un mese e mezzo nel 2021, aveva richiesto il beneficio economico. La Corte, accogliendo il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto all'indennità, motivando la decisione sulla base di considerazioni strettamente giuridiche legate all'evoluzione normativa intervenuta con il decreto legislativo n. 178 del 2012.
L'arresto giurisprudenziale si fonda su tre pilastri interpretativi che meritano di essere esaminati con precisione.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il decreto legislativo n. 178/2012 ha trasformato la Croce Rossa Italiana da ente pubblico a persona giuridica di diritto privato, determinando contestualmente la "smilitarizzazione" del personale del Corpo Militare, trasferito al ruolo civile. Questa trasformazione, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 79/2019, ha modificato radicalmente la natura del rapporto di servizio.
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno operato una distinzione terminologica e sostanziale tra il "richiamo in servizio" nelle Forze Armate (disciplinato dall'art. 986 del d.lgs. n. 66/2010) e la "chiamata in servizio" nel Corpo Militare della Croce Rossa (prevista dall'art. 1668 del medesimo decreto). Tale distinzione riflette una diversa intensità del rapporto con l'amministrazione militare: mentre il primo istituto presuppone la (ri)instaurazione di un rapporto con le Forze Armate, il secondo non determina la costituzione di alcun rapporto organico con le stesse.
In terzo luogo, la Corte ha evidenziato un ostacolo insormontabile rappresentato dalla gratuità del servizio. L'articolo 5 comma 4 del d.lgs. n. 178/2012 stabilisce espressamente che "il servizio prestato dal Corpo Militare Volontario e dal Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana è gratuito". Poiché l'indennità della legge n. 653/1940 è calcolata in relazione al trattamento economico militare (da integrare qualora inferiore alla retribuzione civile), l'assenza totale di un compenso militare rende tecnicamente inapplicabile il meccanismo di calcolo previsto.
Contrariamente a quanto taluno ha sostenuto, la sentenza non introduce una novità sovvertitrice, ma si limita a prendere atto di un assetto normativo esistente. La Corte ha applicato i canoni ermeneutici tradizionali (art. 12 preleggi), valorizzando il significato letterale della norma del 1940, che parla di richiamo "nelle" Forze Armate – preposizione che implica necessariamente un inquadramento organico. Va inoltre osservato che la decisione riguarda esclusivamente il profilo economico dell'indennità, senza incidere su altri istituti. Restano infatti salvi la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di servizio (art. 1660 d.lgs. 66/2010) e la qualifica di pubblico ufficiale attribuita al personale in servizio. Elemento di particolare rilevanza, che smentisce letture catastrofiste, è che la stessa sentenza dà conto dell'esistenza di due disegni di legge in esame parlamentare che mirano a superare le criticità evidenziate. Il d.d.l. S-1320, già approvato dal Senato e in attesa di esame alla Camera, delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo Militare, stabilendo espressamente il principio del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla legge n. 653/1940. Parallelmente, il d.d.l. S-810 prevede l'estensione esplicita dell'indennità ai richiamati presso la Croce Rossa per attività ausiliarie delle Forze Armate.
La stessa Corte ha rilevato che "l'unica conclusione che può trarsi dal dibattito parlamentare in corso è quella della presenza di una oggettiva incertezza quanto al riconoscimento dell'indennità", incertezza che il legislatore sta provvedendo a risolvere attraverso gli strumenti ordinari della democrazia parlamentare. È altresì opportuno precisare che il personale del Corpo Militare Volontario continua a svolgere funzioni ausiliarie delle Forze Armate in base a un quadro normativo che ne riconosce il ruolo speciale. Il Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) continua ad applicarsi al Corpo Militare, sia pure con gli adattamenti derivanti dalla riforma del 2012. La sentenza non mette in discussione la legittimità dell'impiego operativo del personale, né le prerogative connesse all'esercizio delle funzioni. Ciò che viene precisato è esclusivamente l'inapplicabilità di uno specifico istituto economico, la cui disciplina risale al 1940 e presupponeva un assetto ordinamentale profondamente diverso da quello attuale.
Conclusioni
La sentenza Cassazione n. 4644/2026 rappresenta dunque un chiarimento giurisprudenziale che si inserisce in un processo di adeguamento normativo ancora in corso. Lungi dal configurare una "sottrazione di diritti", essa fotografa le conseguenze giuridiche di una riforma strutturale intervenuta nel 2012, le cui implicazioni economiche vengono ora precisate dalla giurisprudenza di legittimità.
La risposta del sistema ordinamentale non si è fatta attendere: il Parlamento sta esaminando provvedimenti che mirano a colmare le lacune emerse, confermando l'attenzione delle istituzioni verso un Corpo che ha storicamente rappresentato un'eccellenza nel sistema di protezione e assistenza del Paese. In questo contesto, letture allarmistiche o polemiche appaiono prive di fondamento, poiché la vicenda si sta svolgendo interamente all'interno dei canali istituzionali previsti dall'ordinamento democratico.
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