
"In relazione ad alcuni articoli di stampa apparsi in questi giorni nell'area di Reggio Calabria, l'Ordine Psicologi Calabria interviene con alcune doverose precisazioni, ribadendo ogni inconfutabile punto fermo a tutela della cittadinanza reggina, ma anche dell'intera regione e della professione.
In primis si rileva, a supremo beneficio dell'utenza, che qualsivoglia attività di "counseling", pubblicizzata in ogni forma da eventuali figure estranee, è esclusivamente riconducibile alla consulenza e al sostegno psicologico, tali attività, infatti, sono già attribuite dalla normativa italiana solo alla professione di Psicologo, non a caso il termine "counselor", mutuato direttamente dalle terminologie estere, fa riferimento negli altri paesi proprio alla figura dello Psicologo, adeguatamente formata secondo legislazioni locali non diverse da quelle italiane, rappresentando pertanto un sinonimo lessicale, che non può essere decontestualizzato e riconvertito in altra presunta figura professionale distinta.
In secondo luogo si ricorda che i processi di normazione presso l'UNI (Ente di normazione italiano) per il riconoscimento dei titoli professionali di Counsellor e di Coach, sono stati, per questi motivi, coerentemente chiusi con delibere del Comitato Centrale Tecnico UNI con motivazione la "ferma opposizione" del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
Il CNOP si è quindi formalmente opposto a qualsiasi formulazione e riformulazione delle attività, competenze e abilità previste per le cosiddette professioni di counsellor e di coach, a tutela della salute pubblica: non esiste una professione autonoma di "counselor", in quanto il counseling è un'attività riservata esclusivamente agli psicologi.
Qualsiasi attività di counseling esercitata da soggetti non iscritti all'Albo può configurare il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale). Per tali ragioni gli Ordini regionali monitorano costantemente ogni iniziativa pubblica o locale (come bandi o reclutamenti) che cercano di inserire figure di counselor non psicologi in ambiti sanitari, scolastici o di supporto alla persona.
Inoltre la Legge 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, non può essere utilizzata per legittimare attività sovrapponibili a quelle delle professioni sanitarie. L'articolo 1, comma 2, della legge stabilisce infatti esplicitamente che restano escluse dal suo ambito di applicazione le attività riservate per legge alle professioni regolamentate, tra cui rientra la professione di psicologo.
Proprio a seguito di tali criticità, il predetto tavolo tecnico UNI dedicato alla normazione del counseling (UNI/CT006/GL07) è stato chiuso nel 2021 per manifesta impossibilità di definire standard professionali distinti da quelli della psicologia.
Dal punto di vista scientifico il counseling non possiede di fatto una teoria autonoma distinta dalla psicologia, ma si basa proprio sui rispettivi modelli di quest'ultima già consolidati.
Sul punto anche la Corte di Cassazione ha, tra l'altro, persino affermato che ai fini dell'esercizio abusivo di professione rilevano in particolare la natura e le finalità dell'attività concretamente svolta, in quanto "a designare il tipo di attività" sono "le concrete operazioni eseguite" (Cass. pen., sez. VI, n. 41183/2008) e il counseling rivolto a persone è per sua stessa natura un'attività psicologica.
Di conseguenza definire il counseling un intervento "non clinico" o "non psicoterapeutico" non modifica la natura psicologica dell'attività, poiché essa incide sulla sfera emotiva e relazionale della persona ad ogni livello, rientrando per legge nelle competenze esclusive dello Psicologo".
Così in una nota l'Ordine degli Psicologi della Calabria.
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