
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 12 novembre 2025, n. 4829, torna sul tema delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta della misura, richiamando il delicato rapporto tra gli artt. 274 e 275 c.p.p.
Il punto merita attenzione perché, troppo spesso, nella motivazione dei provvedimenti cautelari sembra che la gravità del titolo di reato finisca per assumere un peso decisivo nella scelta del carcere. Ma la gravità dell'accusa non dovrebbe esaurire il ragionamento.
L'art. 275 c.p.p. impone infatti di verificare quale sia la misura concretamente idonea a fronteggiare le esigenze cautelari e stabilisce che la custodia in carcere debba essere utilizzata quando le altre misure risultino inadeguate. E l'art. 292 c.p.p. richiede che l'ordinanza indichi le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze previste dall'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure.
La domanda, allora, dovrebbe essere sempre molto semplice: perché gli arresti domiciliari non sono sufficienti?
Non basta dire che l'indagato è pericoloso. Bisogna spiegare da quali elementi concreti derivi quella pericolosità e, soprattutto, perché una misura domiciliare, eventualmente accompagnata da prescrizioni rigorose e da strumenti di controllo elettronico, non sarebbe idonea a contenerla.
È vero che per alcuni reati l'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. La stessa sentenza n. 4829/2025 ricorda però che tale presunzione può essere superata quando emergano elementi concreti di segno contrario.
C'è poi una riflessione che nasce dalla realtà quotidiana. La cronaca mostra ormai con frequenza episodi di detenuti che riescono a utilizzare abusivamente telefoni cellulari all'interno degli istituti penitenziari, arrivando anche a comunicare attraverso i social. Questo non significa certamente che il carcere sia privo di controlli, ma dimostra che la detenzione intramuraria non rende automaticamente impossibili i rapporti con l'esterno.
E allora, se il pericolo cautelare viene individuato proprio nella possibilità di continuare a comunicare, organizzarsi o reiterare condotte criminose, perché una misura domiciliare rigorosamente controllata dovrebbe essere considerata inadeguata?
La risposta non può essere una formula di stile. Il giudice deve spiegare perché, in quel caso concreto, le misure meno afflittive non siano sufficienti.
Perché la custodia cautelare non è una pena anticipata. E la gravità del titolo non può trasformarsi nella scorciatoia per arrivare al carcere. Quando è in gioco la libertà personale, motivare significa soprattutto una cosa: spiegare perché il carcere sia davvero necessario.
Avvocato*
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