Delitto di Garlasco, l’Avvocato Perrone: “Quando l’accanimento rischia di sostituire la prova”

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images Delitto di Garlasco, l’Avvocato Perrone: “Quando l’accanimento rischia di sostituire la prova”


  04 ottobre 2026 10:30

di EUGENIO PERRONE*

“
Avvocato, ma lei che cosa pensa di Garlasco?”.

È una domanda che, negli ultimi tempi, mi viene rivolta con una certa frequenza.

La mia risposta è semplice: Garlasco non è mai stato oggetto della mia attività professionale e, al di là di un articolo che avevo scritto oltre un anno fa sul tema degli indizi e della loro valutazione nel processo penale, non mi ero occupato specificamente della vicenda.

Di recente, però, ho cominciato a leggere e ad approfondire alcuni degli elementi processuali tornati al centro dell'attenzione. Non per aggiungermi al coro delle molte ricostruzioni giornalistiche e neppure per formulare giudizi sulla responsabilità di qualcuno. Sarebbe poco serio farlo sulla base di una conoscenza necessariamente parziale di una vicenda processuale così complessa.

Mi interessa, piuttosto, una questione che Garlasco rende particolarmente evidente: il rapporto tra prova, inferenza (intesa quale percorso logico che collega un dato ad una conclusione) e funzione dell'accusa nel processo penale.

La domanda, allora, è questa: quanto può spingersi un'inferenza accusatoria prima di trasformarsi in una costruzione della prova?

Prendiamo, con tutte le cautele necessarie, la questione del DNA rinvenuto sulla bicicletta di Alberto Stasi.

Se viene individuato un profilo genetico attribuito alla vittima, ma non viene dimostrato che la traccia dalla quale quel profilo è stato ricavato sia sangue umano, non si può compiere automaticamente il salto logico secondo cui quel DNA deve necessariamente provenire dal sangue della vittima e, quindi, assumere uno specifico significato nella ricostruzione dell'omicidio.

È un'ipotesi possibile? Certamente. È un'ipotesi che può essere verificata? Certamente.

Ma un'ipotesi non diventa un fatto perché è logicamente possibile.

È qui che intravedo il rischio di quello che chiamerei accanimento inferenziale.

Non uso questa espressione per attribuire malafede a qualcuno. Il problema è metodologico.L'accanimento inferenziale comincia quando non ci si chiede più che cosa dimostri un elemento, ma come quell'elemento possa essere interpretato affinché continui a sostenere l'ipotesi dalla quale si è partiti.

Sono due atteggiamenti radicalmente diversi.

Nel primo caso è la prova a guidare il ragionamento.Nel secondo è il ragionamento che rischia di guidare la prova.

Ed è qui che assume un ruolo fondamentale anche il mestiere dell'avvocato.

 

Non tutto ciò che viene riversato in un fascicolo è automaticamente una prova della tesi che si intende sostenere. Prima ancora di attribuirgli un significato occorre stabilire che cosa sia realmente quell'elemento: un dato obiettivo, una dichiarazione, una valutazione tecnica, un'ipotesi, un argomento di prova, un'inferenza. E poi occorre chiedersi: che cosa consente realmente di dimostrare?

È proprio in questo passaggio che un dato può progressivamente trasformarsi in qualcosa di diverso da ciò che originariamente rappresentava.

Il dato diventa interpretazione. L'interpretazione diventa inferenza. L'inferenza diventa conclusione. E la conclusione rischia, alla fine, di essere restituita al processo come se fosse un fatto acquisito.

La difesa ha, allora, un compito essenziale: separare ciò che è prova da ciò che prova non è e verificare ogni singolo elemento, senza lasciarsi guidare dal significato che qualcuno gli ha già attribuito. Ma lo stesso rigore deve essere applicato quando si discute della revisione di un giudicato.

Si è parlato delle due successive analisi relative al campione prelevato dai pedali della bicicletta, che avrebbero dato esito negativo e che, secondo quanto riferito dalla Procura di Pavia, non sarebbero risultate agli atti del processo.

Se quei dati non furono messi a disposizione della difesa, la questione è certamente seria. Ma la gravità di un'omissione e la sua capacità di travolgere un giudicato sono due problemi diversi.

La revisione non può essere la conseguenza automatica della scoperta di un elemento che non era stato conosciuto nel processo. Occorre verificare se quella nuova risultanza sia concretamente idonea, da sola o insieme alle prove già valutate, a dimostrare che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto.

Anche qui, dunque, occorre evitare l'inferenza automatica.

Non basta dire: «Questa prova non c'era, dunque la condanna è sbagliata».

Occorre dimostrare che cosa cambia nella struttura del giudizio quando quella prova viene inserita nel quadro probatorio.

Quale passaggio della motivazione viene colpito? Quale inferenza viene meno? Quale elemento perde la propria capacità dimostrativa? E, soprattutto, una volta modificato quel segmento della ricostruzione, rimane comunque un complesso probatorio capace di sostenere la responsabilità? Questa è la domanda seria.

E lo stesso rigore che chiediamo all'accusa dobbiamo pretenderlo dalla difesa.

Perché il processo penale non può funzionare secondo il principio «c'è un elemento nuovo, quindi la condanna è sbagliata», così come non può funzionare secondo il principio opposto «la condanna esiste, quindi l'elemento nuovo è irrilevante».

La prova nuova deve essere misurata sulla struttura effettiva del giudicato.

Ed è proprio qui che la vicenda torna a porre una questione più generale.

Il pubblico ministero non è semplicemente la parte che deve ottenere una condanna. È una parte pubblica.

L'articolo 358 del codice di procedura penale gli impone di compiere accertamenti anche sui fatti e sulle circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini. Non è una concessione alla difesa. È un obbligo istituzionale dell'accusa. Significa che il pubblico ministero non dovrebbe essere interessato soltanto a sapere se un elemento possa essere utilizzato contro l'indagato. Dovrebbe essere interessato, con la medesima serietà, a sapere se quell'elemento possa essere spiegato diversamente, se esista un dato contrario, se una consulenza non confermi l'ipotesi iniziale, se una ricostruzione alternativa sia plausibile e, soprattutto, se la propria stessa ipotesi accusatoria regga quando viene sottoposta alla prova dei fatti che la contraddicono.

Questa è la dimensione pubblica della funzione requirente.

Il pubblico ministero può certamente formulare una tesi accusatoria. Deve verificarla. Deve sostenerla quando ritiene che gli elementi raccolti lo impongano. Ma deve essere anche il primo soggetto processuale disposto a mettere seriamente alla prova quella stessa tesi.

Perché la ricerca della verità processuale non può funzionare secondo il principio della conferma dell'ipotesi. Al contrario, una buona indagine dovrebbe essere costruita anche attraverso la ricerca di ciò che potrebbe smentirla.

E qui emerge una domanda ancora più scomoda: quale sia la conseguenza quando questo dovere viene sostanzialmente disatteso.

Il pubblico ministero può sbagliare una valutazione. È umano e inevitabile.

Ciò che, al contrario, il sistema non dovrebbe normalizzare è l'idea che il dovere di obiettività sia un principio senza effettive conseguenze sul modo di condurre l'indagine.

Perché, se così fosse, l'articolo 358 cpp rischierebbe di rimanere una prescrizione formale anziché rappresentare ciò che dovrebbe essere: una regola concreta di metodo dell'attività requirente. E allora il problema non riguarda più soltanto Garlasco.Riguarda la cultura della prova.

Riguarda la capacità di distinguere un dato dalla sua interpretazione, un'interpretazione da un'inferenza, un'inferenza da una dimostrazione.

Riguarda, soprattutto, la necessità di non confondere ciò che è possibile con ciò che è dimostrato.

 

Non mi interessa, in questa sede, stabilire se Alberto Stasi o Andrea Sempio siano colpevoli o innocenti.Mi interessa un'altra cosa: ricordare che una condanna non può fondarsi sulla semplice capacità di una ricostruzione di spiegare i fatti. Deve fondarsi sulla sua capacità di resistere alle spiegazioni alternative, ai dati contrari, alle contraddizioni e alle lacune probatorie.

È questa la vera serenità del giudizio. Non significa essere neutrali davanti alla prova.  Significa essere abbastanza rigorosi da accettare anche ciò che non conferma la propria ricostruzione.

Perché il pubblico ministero non dovrebbe essere l'uomo della condanna, ma il magistrato chiamato ad accertare se una condanna sia davvero sostenibile.

E perché l'avvocato non dovrebbe limitarsi a proporre una diversa narrazione, ma deve avere la capacità di individuare, dentro la narrazione accusatoria, il punto esatto nel quale un dato è stato trasformato in qualcosa che quel dato, da solo, non dimostra.

Perché la prova non è ciò che rimane dopo che abbiamo eliminato tutto ciò che contraddice la nostra ipotesi. La prova è ciò che resiste anche a ciò che la contraddice. È, in fondo, la stessa logica del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio: non la ricerca di una spiegazione possibile, ma la verifica che quella spiegazione possa resistere a tutte le alternative ragionevoli.

*Avvocato