Diga del Melito, rigettata la richiesta di danno erariale per oltre 200 milioni di euro

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  31 marzo 2026 11:13

La Diga del Melito era stata progettata come un’opera di dimensioni imponenti costituita da un invaso con sbarramento di ritenuta in terra dell’altezza di oltre 100 metri ed un sviluppo incoronamento di oltre un chilometro.

 La Procura della Corte dei Conti, nel 2024, aveva ritenuto la sussistenza di un ingente danno erariale, in quanto l’opera, che aveva avuto un finanziamento disposto negli anni otttanta, era rimasta incompiuta a causa di numerosi problemi insiti nella sua esecuzione e delle numerose liti giudiziarie che l’avevano rallentata nel corso degli anni, sia tra il Consorzio di Bonifica, titolare dell’esecuzione, e lo Stato sia con le imprese appaltatrici dei lavori.

La Procura della Corte dei Conti in un primo momento aveva configurata la responsabilità colposa di tutti organi amministrativi del Consorzio nonchè del Provveditorato alle opere pubbliche, ma poi aveva ritenuto di individuare i presunti responsabili soltanto nel Consorzio stesso, nel RUP e in un dirigente, anche a causa della scomparsa di alcune figure di vertice, e chiedendo quindi un risarcimento di pari importo del finanziamento pari a circa 269 milioni di euro o comunque dell’importo che risultava effettivamente erogato di circa 109 milioni di euro. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Calabria in Catanzaro ha ritenuto prescritta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura Erariale nei confronti del Consorzio di Bonifica Catanzarese difeso dall’Avv. Massimiliano Carnovale, del Direttore F.T difeso dall’Avv. Giacomo Carbone e del RUP P.F. difeso dall’Avv. Giuseppe Spatafora.

Le parti convenute, che erano accusate a titolo di sola colpa grave ma non di dolo o di avere commesso appropriazioni indebite, si sono difese tramite i su citati difensori, ponendo in rilievo in particolare le gravissime responsabilità degli organi statali preposti, l’erronea progettualità iniziale della diga per come era stata approvata dagli apparati ministeriali competenti e ne era stata affidata la titolarità all’ente consortile, nonché il fatto che la vicenda si era definita sin dal 2011, quanto era stato sospeso il finanziamento, o comunque nel 2013, quando era stato revocato il mandato statale per la realizzazione dell’opera in favore del Consorzio di Bonifica.

Ne conseguiva altresì, secondo i difensori, oltre che l’assoluta mancanza di responsabilità dei loro assistiti la prescrizione della domanda. La Sezione della Corte dei Conti della Calabria ha accolto la suddetta tesi evidenziando in particolare che a seguito della scadenza del trasferimento della titolarità dei lavori al Consorzio di Bonifica avvenuta il 27.4.2013 che sanciva la definitiva cessazione del procedimento di realizzazione del progetto, ogni azione si era conseguentemente prescritta.

 


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