
Per i reati di falso (artt 476 e 479) e di truffa ai danni dello Stato (640 comma 2 n 1) è decorso l’ordinario termine di prescrizione. Con riferimento alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al 640 bis codice penale, la dichiarazione di prescrizione è stata possibile soltanto previa riqualificazione del reato nella fattispecie meno grave di truffa ex articolo 640, comma due, numero uno. Ossia la truffa ai danni dello Stato.
Questo, alla base della sentenza che, il 3 novembre scorso, ha portato alla prescrizione dei reati per ex ed attuali consiglieri comunali di Catanzaro coinvolti nell'inchiesta “Gettonopoli”, che riguardava la precedente consiliatura, sui presunti illeciti nell’attestazione della partecipazione a riunioni di Commissioni consiliari allo scopo di incassare la relativa indennità pur non essendo presenti. LEGGI QUI LA SENTENZA
Secondo l’accusa, i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Comune avrebbero attestato falsamente, nei verbali di riunione degli organismi, la partecipazione a numerose sedute quando, in realtà, tale partecipazione non ci sarebbe stata o sarebbe avvenuta in modo temporaneo e intermittente. Grazie alle false verbalizzazioni, gli imputati erano accusati di aver indotto in errore il Comune di Catanzaro (da qui la contestazione del reato di truffa), procurandosi l’ingiusto profitto del versamento, in loro favore, da parte dell’ente, dei "gettoni di presenza" per la loro partecipazione alle riunioni. L’inchiesta riguardava anche le presunte assunzioni fittizie concordate tra gli stessi consiglieri, che venivano fatti risultare come dipendenti, ed alcune aziende allo scopo di conseguire i rimborsi a copertura delle assenze per ragioni istituzionali.
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