
Un'intervista in cui il diritto smette di essere tecnica e diventa strumento di comprensione. Cos'è davvero il femminicidio, perché è diverso da qualsiasi altro omicidio, e perché l'Italia ancora non lo capisce fino in fondo.
Avvocato Cuzzola, ogni volta che a essere uccisa è una persona di sesso femminile si parla di "omicidio" oppure di "femminicidio" quasi come fossero sinonimi. Ma lo sono realmente?
"No, non lo sono. E questa confusione non è soltanto un problema linguistico — è un problema culturale e giuridico che ha conseguenze concrete sul modo in cui la società percepisce questi crimini e sul modo in cui il sistema giudiziario li affronta. L'omicidio, nella sua definizione più essenziale, è la soppressione volontaria della vita di un essere umano. Il codice penale italiano lo disciplina all'art. 575, con una pena base da ventuno anni all'ergastolo. È un reato gravissimo, tra i più gravi del nostro ordinamento. Ma è una categoria generale — riguarda chiunque uccide chiunque, per qualsiasi ragione. Il femminicidio è qualcosa di strutturalmente diverso. Non è soltanto un omicidio il cui destinatario è una donna. È l'uccisione di una donna in quanto donna — in ragione del suo genere, come atto finale di un processo di dominio, controllo e violenza che nasce dalla volontà di annientare non una persona specifica, ma la sua autonomia, la sua libertà, la sua capacità di esistere indipendentemente dall'uomo che la uccide".
Una distinzione sottile ma fondamentale. Dal punto di vista giuridico, come è codificato il femminicidio nell'ordinamento italiano?
"Qui arriviamo a uno dei nodi più delicati. Il termine "femminicidio" non esiste come reato autonomo nel codice penale italiano. Non c'è un articolo 575-bis che si chiami "femminicidio" e preveda una pena specifica. L'Italia ha scelto un approccio diverso — quello delle circostanze aggravanti — che molti giuristi, me compreso, ritengono insufficiente sul piano simbolico e spesso inadeguato sul piano pratico. La norma cardine è l'art. 576 cp, che prevede l'ergastolo quando l'omicidio è commesso dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente o dall'ex partner. Poi c'è l'art. 577 cp, che aggrava la pena quando la vittima è un discendente o un ascendente. E infine la legge 119 del 2013 — il cosiddetto decreto anti-stalking — che ha introdotto l'aggravante specifica per i reati commessi in contesti di violenza di genere o domestica. Ma tutte queste norme ragionano per aggravanti, non per fattispecie autonoma. Il che significa che il femminicidio viene ancora processato come omicidio aggravato — con tutto ciò che questo implica in termini di bilanciamento delle circostanze, di possibilità per la difesa di chiedere attenuanti, di cornice modificabile applicabile".
Può spiegarci, in modo comprensibile a chi non è giurista, cosa cambia concretamente tra processare qualcuno per omicidio aggravato e processarlo per un reato autonomo di femminicidio?
"La differenza è enorme, e vale la pena spiegarla con un esempio concreto. Immaginate un uomo che uccide la propria ex moglie perché lei lo ha lasciato e ha iniziato una nuova vita. Viene processato per omicidio volontario con l'aggravante del vincolo familiare. La difesa, in sede di giudizio, può chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche — magari invocando lo stato d'ira, il turbamento emotivo, la "provocazione" subita dall'abbandono. Il giudice, applicando il meccanismo del bilanciamento delle circostanze previste dall'art. 69 cp, può ritenere le attenuanti equivalenti o addirittura prevalenti sulle aggravanti. Il risultato finale può essere una pena significativamente ridotta rispetto all'ergastolo. Se il femminicidio fosse un reato autonomo con una cornice modificabile propria e inderogabile — come avviene in altri ordinamenti europei e latinoamericani — questo equilibrio non sarebbe possibile nella stessa misura. La legge riconoscerebbe esplicitamente che quel tipo di omicidio ha una natura diversa dagli altri, e quella diversità si traducebbe in una risposta sanzionatoria che non può essere erosa dalle attenuanti generiche".
Quindi il sistema attuale rischia di minimizzare questi crimini?
"In alcuni casi, sì. E non è una questione teorica. Ci sono sentenze — documentate, definitivi, consultabili — in cui il riconoscimento delle attenuanti generiche ha ridotto in modo sostanziale la pena per uomini che avevano pianificato e commesso omicidi di donne che cercavano di liberarsi da loro. La Corte di Cassazione ha cercato negli anni di arginare questo fenomeno — con la sentenza Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 16986, ad esempio, ha ribadito che nei casi di omicidio in contesto di violenza di genere il giudice deve motivare in modo particolarmente rigoroso il riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendo limitarsi a invocare genericamente lo stato emotivo dell'imputato. Ma una sentenza della Cassazione non vale quanto una norma di legge chiara. La giurisprudenza può indirizzare, può correggere, può sanzionare gli errori dei gradi inferiori. Non può sostituire il legislatore".
Parlava di altri ordinamenti. Come si muove l'Europa su questo tema?
"Il confronto europeo è istruttivo e in parte sconfortante per l'Italia. La Spagna è il paese europeo che ha affrontato il problema con maggiore coraggio sistematico. Con la Ley Orgánica 1/2004, la Spagna ha istituito tribunali specializzati in violenza di genere — i Juzgados de Violencia sobre la Mujer — con magistrati formati specificamente su questi fenomeni, procedure accelerate, misure cautelari automatiche. Non ha ancora un reato autonomo di femminicidio nel codice penale, ma ha costruito attorno al fenomeno un sistema integrato di risposta che l'Italia non ha. La Turchia — paradossalmente, in un Paese che su molti fronti dei diritti civili è in recessione — ha inserito nel 2005 il femminicidio come reato autonomo nel nuovo codice penale, con pene specifiche. Il Messico, il Brasile, l'Argentina, il Cile lo hanno da anni. L'Unione Europea, con la Direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato e con la Convenzione di Istanbul — ratificata dall'Italia con la legge 77 del 2013 — ha posto obblighi precisi agli Stati membri in materia di prevenzione, protezione e risposta penale alla violenza di genere. Ma la Convenzione di Istanbul non obbliga esplicitamente gli Stati a introdurre un reato autonomo di femminicidio — lascia agli ordinamenti nazionali la scelta degli strumenti. E l'Italia ha scelto lo strumento più debole: l'aggravante".
C'è anche un problema culturale nel modo in cui questi crimini vengono raccontati?
"Enorme. E questo è forse il tema su cui sono più intransigente, anche nel mio lavoro. Ogni volta che un giornale scrive "l'ha uccisa perché non riusciva ad accettare la fine della relazione" sta facendo una cosa precisa: sta psicologizzando il crimine, sta spostando il focus dall'azione dell'assassino alla sua sofferenza emotiva, sta implicitamente costruendo una narrazione in cui l'omicidio è comprensibile come esito di un dolore. Quella narrazione è sbagliata sul piano dei fatti e pericolosa sul piano culturale. Il femminicidio non è un atto d'amore andato storto. Non è la conseguenza di un dolore insopportabile. È un atto di controllo — l'atto finale di chi non accetta che una persona autonoma possa esistere al di fuori del suo dominio. L'uomo che uccide la moglie che lo ha lasciato non lo fa perché soffre troppo. Lo fa perché ritiene di avere un diritto su di lei che lei ha violato. È una logica proprietaria, non sentimentale. E finché il sistema — giuridico, mediatico, culturale — continuerà a raccontarla come sentimentale, continueremo a non capire né il fenomeno né le sue cause".
Cosa servirebbe allora, concretamente, per cambiare le cose sul piano giuridico?
"Tre interventi strutturali. Primo: l'introduzione di un reato autonomo di femminicidio nel codice penale, con una cornice modificabile propria che non possa essere erosa dal bilanciamento delle attenuanti generiche. Non basta l'aggravante: serve una norma che riconosce esplicitamente la specificità di questo crimine. Secondo: la creazione di sezioni specializzate nei tribunali, sul modello spagnolo, con magistrati, pubblici ministeri e forze dell'ordine formati specificamente sul tema della violenza di genere. La specializzazione produce qualità — nella raccolta delle prove, nella gestione delle misure cautelari, nella protezione delle vittime durante il procedimento. Terzo: la riforma delle misure cautelari, con un'applicazione più rapida e più rigorosa del braccialetto elettronico e dell'allontanamento d'urgenza nei casi di violenza domestica con rischio di recidiva. Il codice rosso — la legge 69 del 2019 — ha fatto passi avanti importanti in questa direzione, prevedendo la trattazione prioritaria dei procedimenti per reati di violenza di genere e obblighi di audizione della vittima entro tre giorni dalla denuncia. Ma l'applicazione concreta è ancora disomogenea sul territorio nazionale. In alcuni procure funziona bene. In altri i tre giorni diventano settimane. E in queste settimane le donne muoiono".
Una domanda finale, Avvocato. C'è qualcosa che lei direbbe a una donna che si trova in una situazione di violenza e ha paura di denunciare?
"Sì, e lo dico con tutta la chiarezza di cui sono capace. La paura di denunciare è reale, legittima, comprensibile — e il sistema, storicamente, non ha fatto abbastanza per meritare quella fiducia. Ma la denuncia rimane lo strumento più potente che abbiamo. Non perché risolva tutto — non lo fa. Non perché garantisca protezione immediata — non sempre la garantisce. Ma perché attiva una catena di risposta istituzionale che senza di essa non si mette in moto. Il numero 1522 — il numero nazionale antiviolenza — è attivo ventiquattro ore su ventiquattro, è gratuito, è anonimo. I Centri antiviolenza presenti su tutto il territorio nazionale offrono supporto legale, psicologico e di accoglienza. Il codice rosso ha ridotto i tempi di risposta. Non abbastanza, non ovunque — ma la direzione è quella giusta. E ogni donna che trova il coraggio di denunciare contribuisce a rendere quel sistema un po' più forte per la donna che verrà dopo di lei. La violenza prospera nel silenzio. La denuncia è la prima rottura di quel silenzio. E quella rottura, per quanto difficile, salva le vite".
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