
In occasione del tavolo tecnico riunitosi presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, l’avvocatura specialistica ha espresso una posizione unanime, ferma e condivisa in merito ai disegni di legge parlamentari che prevedono la riforma dell’art. 337 ter c.c.. L’associazione Cammino, in coordinamento con le altre rappresentanze specializzate del settore, ha depositato una dettagliata analisi tecnica per evidenziare i gravi profili di criticità sistematica che l’introduzione di rigidi automatismi normativi comporterebbe per la tenuta del diritto minorile e delle relazioni familiari.
A dare immediata continuità istituzionale sul territorio alle deliberazioni nazionali è l’Avv. Salvatore Rocca, Presidente della sede di Cammino Crotone, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Crotone e Past President del Movimento Forense crotonese.
"L'unità d'intento dimostrata dall'avvocatura specialistica nazionale presso il CNF rappresenta un atto di alta responsabilità civile e giuridica», dichiara l’Avv. Salvatore Rocca. «In una materia così sensibile, l’avvocatura non intende difendere prerogative di categoria, bensì porsi a presidio dei diritti dei soggetti più vulnerabili. La gestione della crisi familiare richiede sensibilità, ascolto e personalizzazione della risposta giudiziaria; pretendere di normare i drammi affettivi attraverso rigidi parametri geometrici significa deumanizzare la giustizia e pregiudicare lo sviluppo armonico dei minori".
I rilievi tecnico-giuridici dell’avvocatura specialistica
Il documento programmatico condiviso individua cinque punti di forte arretramento delle garanzie costituzionali e convenzionali: La proposta di una formula paritetica rigida riduce la bigenitorialità a una mera contabilità dei tempi di permanenza del minore (giorni e notti). Tale approccio scardina il concetto di bigenitorialità qualitativa, trasformando il fanciullo da soggetto autonomo di diritti a oggetto di una spartizione matematica tra i genitori.
Vulnus normativo sull'assegnazione della casa familiare: La soppressione della figura del genitore collocatario genera un vuoto regolatorio gravissimo. Vincolare la fruizione dell'abitazione ai soli titoli di proprietà introduce una evidente discriminazione ai danni del partner economicamente più debole, compromettendo l’esigenza primaria del minore di conservare il proprio habitat di crescita.
Profili di disparità del mantenimento diretto: La previsione del mantenimento diretto per capitali di spesa altera gli equilibri solidaristici post-separativi. Tale misura aggrava il divario salariale di genere e penalizza il genitore che assume i maggiori compiti di cura quotidiana.
Deficit di tutela nelle ipotesi di violenza domestica: Si rileva con forte preoccupazione l’assenza di un coordinamento procedurale volto a sospendere i meccanismi di affido paritetico in presenza di allegazioni di violenza. Vi è inoltre il rischio di una pericolosa legittimazione di costrutti privi di validità scientifica, come la sindrome da alienazione parentale.
Le proposte orientative: centralità del magistrato e investimenti sul welfare
Per Cammino e per l’avvocatura specializzata, il magistrato deve disporre di strumenti processuali idonei a valutare la specificità del singolo caso, garantendo la centralità dell'ascolto del minore in adempimento ai precetti della Convenzione di New York.
"Nessun automatismo di legge può sostituire la voce del fanciullo, che deve rimanere il fulcro di ogni provvedimento", conclude il Presidente Avv. Salvatore Rocca. "Al contempo, preme evidenziare come qualunque intervento riformatore sia destinato a rimanere un precetto puramente formale se non supportato da stanziamenti finanziari reali destinati al welfare, alla prevenzione e alla formazione straordinaria".
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